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Finanziarie di gruppo: al via il nuovo test sul Conto Economico e le indicazioni Federholding

Le società finanziarie di gruppo sono al centro delle novità introdotte dall'articolo 5 del DLgs. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus), che ha modificato la disciplina dei soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria. Con la circolare n. 15/2026, Federholding ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo parametro di prevalenza basato sui dati del Conto Economico, in vigore dal periodo d'imposta 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

La nuova nozione di prevalenza e il test reddituale

Le modifiche apportate all'articolo 162-bis del TUIR stabiliscono che i soggetti assimilati alle holding (tipicamente le finanziarie cd captive che concedono finanziamenti o garanzie nell'interesse esclusivo del gruppo) devono svolgere tali attività non nei confronti del pubblico "in via esclusiva o prevalente".

A differenza delle holding di partecipazione tradizionali — per le quali la verifica della prevalenza si effettua sui valori dell'attivo patrimoniale — per le finanziarie captive il test si sposta sul Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato:

  • Sussistenza della prevalenza: I ricavi e i proventi derivanti dalle attività finanziarie intra-gruppo devono risultare superiori al 50% dei ricavi e proventi complessivi.
  • Base di calcolo (OIC): Il rapporto di prevalenza prevede al numeratore i proventi dalle attività finanziarie riservate e al denominatore i ricavi e proventi derivanti dalle voci A.1, C.15 e C.16 del Conto Economico.
  • Decorrenza: Le regole si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e non impattano la dichiarazione REDDITI 2026 relativa all'annualità 2025.

La gestione delle società ad attività mista

Per le entità che non detengono partecipazioni, la verifica conferma sostanzialmente l'operatività già esistente. Le principali complessità operative riguardano invece le società ad attività mista (ad esempio, holding con patrimonio immobiliare che concedono anche finanziamenti alle partecipate).

Se una società presenta un attivo prevalentemente immobiliare, il test patrimoniale la esclude dalla qualifica di holding di partecipazione. Tuttavia, laddove gli interessi attivi sui finanziamenti erogati alle partecipate superino i canoni di locazione percepiti, l'applicazione rigida del nuovo test reddituale rischierebbe di riqualificarla impropriamente come soggetto assimilato.

Per evitare questa distorsione, Federholding suggerisce una precisa sequenza procedurale:

  • Eseguire in prima battuta il test patrimoniale includendo al numeratore le partecipazioni immobilizzate e i finanziamenti alle partecipate.
  • Eseguire il test reddituale escludendo dai proventi rilevanti le componenti relative agli elementi dell'attivo già valutati nel test patrimoniale (come gli interessi attivi sulle partecipate).

Questo approccio impedisce l'inclusione di soggetti a cui il legislatore non intendeva applicare gli adempimenti e le comunicazioni tipiche del settore finanziario e delle holding.

Il team di professionisti di Studio Alcor è a tua disposizione per una consulenza e per effettuare la verifica dei test patrimoniali e reddituali sui bilanci aziendali.

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Pubblicato il: 22 Set 2026 | 9:00