Finanziamenti dei soci: il regime fiscale degli interessi percepiti
Il trattamento fiscale degli interessi derivanti dai finanziamenti fruttiferi concessi dai soci rappresenta un tema di forte attenzione, sia per i contribuenti che per l’Amministrazione finanziaria.
In linea generale, per i soggetti che svolgono attività d’impresa – comprese le società di persone e le imprese individuali – gli interessi attivi concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo il principio di competenza, ai sensi dell’art. 89 del TUIR (richiamato dall’art. 56, comma 1). Diversamente, le imprese minori possono determinare il reddito secondo il criterio di cassa (art. 66 TUIR). Anche per i soci persone fisiche private vale sempre il principio di cassa. Va inoltre ricordato che gli interessi attivi e passivi non sono mai compensabili tra loro.
La tassazione degli interessi su finanziamenti soci varia in modo significativo in base al profilo giuridico del socio percipiente.
Come cambia la tassazione in base al profilo del socio
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Soci persone fisiche (privati): Gli interessi percepiti sono considerati redditi di capitale (art. 44 TUIR) e sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%. La tassazione segue rigorosamente il principio di cassa, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 11/E/2005).
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Soci persone giuridiche (società di capitali): Gli interessi costituiscono reddito d’impresa e concorrono alla formazione del reddito tassato secondo il regime IRES.
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Soci persone fisiche imprenditori individuali o enti non commerciali: La qualificazione corretta del provento dipende dalle specifiche circostanze e dalla destinazione del finanziamento, potendo qualificarsi come reddito di capitale o come reddito d’impresa.
Applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi
Il meccanismo di applicazione della ritenuta d'acconto o d'imposta segue regole rigide definite dal DPR 600/1973:
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Per i soci residenti: Se l'interesse è qualificato come reddito di capitale, la società erogante deve applicare una ritenuta a titolo d’acconto del 26% con obbligo di rivalsa (art. 26, comma 5, DPR 600/1973).
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Per i soci non residenti (esteri): Sia per le persone fisiche che per le società straniere, la ritenuta del 26% è applicata a titolo d’imposta. Questa aliquota può essere ridotta al 10% in applicazione delle specifiche Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, oppure azzerata totalmente in presenza delle condizioni previste dall'art. 26-quater del DPR 600/73 (in recepimento della direttiva comunitaria n. 2003/49/CE).
Un'eccezione fondamentale: Quando gli interessi sono corrisposti tra società commerciali residenti o enti equiparati, il provento costituisce interamente reddito d’impresa per chi lo riceve e, di conseguenza, non si applica alcuna ritenuta alla fonte.
Conclusioni: l'importanza di una corretta pianificazione
La gestione dei finanziamenti fruttiferi richiede un'analisi preventiva accurata per identificare la corretta aliquota, l'eventuale applicazione delle convenzioni internazionali e la stesura di contratti con data certa. L'improvvisazione in questo campo espone la governance aziendale a rischi di accertamento rilevanti.
Pubblicato il: 11 Lug 2025 | 16:54

