Distribuzione degli utili: quando nasce davvero il diritto al dividendo?
Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 6 febbraio 2025, ha chiarito che una clausola statutaria che prevede la distribuzione degli utili, dopo l’obbligatorio accantonamento alla riserva legale, non attribuisce ai soci un diritto automatico alla percezione di un dividendo in assenza di una specifica delibera assembleare.
Secondo i giudici, la decisione sulla destinazione degli utili resta infatti riservata all’assemblea dei soci, che, su proposta degli amministratori, può scegliere se distribuirli o destinarli ad altre finalità, come il reinvestimento o l’accantonamento a riserva. La clausola statutaria esprime al più una preferenza per la distribuzione, imponendo all’assemblea un maggiore onere motivazionale qualora decida di non procedere in tal senso.
Il principio normativo ex art. 2433 c.c.
Il principio trova fondamento nell’art. 2433 c.c., norma di carattere imperativo, che attribuisce all’assemblea che approva il bilancio anche la competenza a deliberare sulla distribuzione degli utili. L’approvazione del bilancio e l’emersione dell’utile rappresentano una condizione necessaria, ma non sufficiente, per la nascita del diritto al dividendo, che sorge solo a seguito di una deliberazione assembleare espressa.
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Pubblicato il: 14 Gen 2026 | 12:18

