02. D.M. 27 giugno 2025 e coordinamento fiscale dell’OIC 34
02. D.M. 27 giugno 2025 e coordinamento fiscale dell’OIC 34
In continuità con il precedente approfondimento dedicato al coordinamento fiscale dell’OIC 34 operato dal D.M. 27 giugno 2025.
Le vendite con diritto di reso
L’art. 4 del Decreto affronta il trattamento fiscale delle vendite con diritto di reso, recependo le significative novità introdotte dal nuovo principio contabile.
In via preliminare, l’OIC 34 distingue tra:
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vendite per le quali il rischio di restituzione non è valutabile per massa; e
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vendite per le quali tale rischio si presta a una valutazione per massa.
Nel primo caso, i ricavi sono rilevati solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base di esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali, che il cliente non eserciterà il diritto di reso. Il D.M. qualifica tale valutazione come processo di qualificazione dell’operazione, riconoscendone pertanto la piena rilevanza anche ai fini IRES e IRAP, in applicazione del principio di derivazione rafforzata.
Diversamente, qualora il rischio di reso sia valutabile per massa, l’OIC 34 prevede la rilevazione di una rettifica di ricavo con contropartita un fondo per oneri. In tal caso, il D.M. attribuisce a tale fondo natura fiscale di accantonamento, con conseguente indeducibilità fino al momento dell’effettivo verificarsi del reso.
Il Decreto disciplina inoltre i riflessi fiscali della separata iscrizione dei beni venduti con diritto di reso tra le rimanenze (par. 29, OIC 34). In particolare:
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nelle ipotesi di valutazione puntuale del reso, la cessione non si considera effettuata neppure ai fini fiscali e il valore dei beni continua a rilevare nelle rimanenze;
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nelle ipotesi di valutazione per massa, all’irrilevanza fiscale della rettifica del ricavo si accompagna la non rilevanza fiscale del costo dei beni venduti con diritto di reso, che non concorre alla determinazione del valore fiscale delle rimanenze finali.
I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti
Sempre nell’ambito del coordinamento fiscale delineato dal D.M. 27 giugno 2025, l’art. 6 del Decreto interviene sugli effetti fiscali del nuovo modello contabile introdotto dagli emendamenti agli OIC 16 e 31 in materia di obblighi di smantellamento, rimozione e ripristino dei cespiti.
Il nuovo assetto contabile prevede l’iscrizione, nell’esercizio di insorgenza dell’obbligazione:
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dell’intero importo stimato della passività a incremento del costo del cespite, con contropartita un fondo per oneri; e
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il successivo ammortamento del costo complessivo del bene, comprensivo degli oneri di smantellamento e ripristino, lungo la vita utile del cespite.
L’art. 6, comma 1, del D.M. conferma la piena rilevanza fiscale di tale impostazione: gli ammortamenti sono deducibili sulla base del costo complessivo del bene, nei limiti degli artt. 102 e 103 TUIR, e il medesimo costo fiscale rileva anche ai fini del calcolo del plafond delle spese di manutenzione ordinaria ex art. 102, comma 6, TUIR.
Il comma 2 estende la rilevanza fiscale anche agli aggiornamenti di stima dei costi capitalizzati, secondo quanto previsto dall’OIC 31. Diversamente, gli aggiornamenti del fondo riconducibili al trascorrere del tempo o all’adeguamento del tasso di attualizzazione sono qualificati fiscalmente come accantonamenti e risultano, pertanto, indeducibili.
Al fine di garantire la neutralità fiscale tra differenti modalità di rappresentazione contabile del medesimo fenomeno, il comma 5 dell’art. 6 prevede che, in ogni caso, debba essere determinata la quota parte riferibile al trascorrere del tempo. In assenza di evidenza contabile, tale componente è determinata in via forfetaria nella misura del 5% dei costi di smantellamento e ripristino, quota fiscalmente non rilevante da ripartire per quote costanti lungo il periodo di ammortamento del cespite.
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Pubblicato il: 16 Feb 2026 | 10:30

