
Note in tema di compensi amministratori reversibili tra società del gruppo
Il compenso c.d. reversibile riguarda la seguente fattispecie:
una società madre (o consociata) nomina nel ruolo di amministratore di un'altra società appartenente al medesimo gruppo societario un proprio amministratore o un proprio dipendente (dirigente, quadro, etc etc), con la particolarità che l’erogazione del compenso previsto per l’attività di amministratore non avverrà a favore di quest’ultimo ma verrà riversato direttamente alla società madre (o consociata) che l’ha indicato per la nomina.
Gli step sono:
- stipula di un accordo tra società madre (o consociata) e il nominando amministratore, da cui risulta che il compenso per l’attività di amministratore svolto nella società figlia sarà riversato direttamente alla società madre (o consociata);
- comunicazione da parte della società madre (o consociata) alla società figlia che il compenso stabilito per l’amministratore dovrà essere erogato direttamente alla società madre;
- delibera assemblare della società figlia con cui viene stabilito il compenso da riconoscere all’amministratore precisando che lo stesso sarà riversato alla società madre sulla base di specifico accordo;
- versamento dell’emolumento da effettuarsi direttamente in un c/c intestato alla società madre (e non in quello personale dell’amministratore);
- conservazione della documentazione comprovante l’effettivo pagamento del compenso reversibile.
Tassazione
Amministratore --> non si verifica nessun presupposto d’imposta. Il compenso, di cui non ha materialmente disponibilità in quanto viene incassato direttamente dalla società madre, non rappresenterà reddito in quanto non può essere inquadrato come reddito da lavoro dipendente o assimilato;
Società figlia --> il costo sarà deducibile per competenza ai fini IRES, mentre non sarà deducibile ai fini IRAP;
Società madre --> l’incasso concorrerà interamente alla base imponibile del proprio reddito.
Ritenuta
Essendo inquadrato alla stregua di un reddito d’impresa, concorrendo agli utili dell’impresa che incassa direttamente il compenso, al momento del pagamento non deve essere effettuata alcuna ritenuta (art. 7 modello OCSE).
NB: in caso di società madri UE che hanno anche una stabile organizzazione nel territorio italiano si applicano delle norme specifiche.
IVA
Ai fini IVA, se la prestazione è svolta da un collaboratore coordinato e continuativo o da un dipendente che non esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo, la prestazione è esclusa dal campo di applicazione del tributo, per effetto dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972; diversamente, se la prestazione è effettuata da un collaboratore che esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo, questi dovrà fatturare alla società figlia l’importo deliberato assoggettandolo ad IVA ma incassando da detta società solo l’imposta ed eventuali contributi previdenziali integrativi.
INPS
In base a quanto descritto nei punti precedenti non è previsto alcun adempimento ai fini INPS da parte della società figlia.
Pubblicato il: 10 Dic 2024