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Le holding e l’impatto della riforma del sistema sanzionatorio

L'articolo 162-bis del DPR n. 917/1986 suddivide le holding rilevanti ai fini fiscali in due categorie principali: le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria.

Queste ultime, note anche come "holding industriali", sono quelle che detengono partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari, come imprese industriali, commerciali e di servizi. È importante notare che tali holding non operano direttamente nei confronti del pubblico, come stabilito nell'articolo 3, comma 2, del DM 2 aprile 2015, n. 53.

L’attività di partecipazione viene considerata "prevalente" quando, secondo l'ultimo bilancio approvato, il valore delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari supera il 50% del totale dell'attivo patrimoniale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 162-bis del DPR n. 917/1986.

Con il Decreto Legislativo n. 142/2018, noto come Anti Tax Avoidance Directive, sono stati introdotti nuovi obblighi normativi per le holding industriali. In particolare, queste società devono ora comunicare all'Anagrafe Tributaria, sezione Archivio dei rapporti finanziari, come disposto dall'articolo 7, comma 6, del DPR n. 605/1973.

La novità più recente riguarda il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che ha modificato il sistema sanzionatorio per le comunicazioni finanziarie a cui anche le holding devono attenersi. Tra le modifiche principali vi sono la riduzione delle sanzioni minime e massime per le comunicazioni mensili e l'eliminazione della sanzione accessoria per i casi di recidiva. Le holding devono inviare comunicazioni mensili e una comunicazione integrativa annuale all’Archivio dell'Anagrafe Tributaria, obblighi che si applicano anche alle società di partecipazione non finanziaria e ai soggetti assimilati.

Per le violazioni nelle comunicazioni (omesse, incomplete o infedeli), le sanzioni, originariamente comprese tra 2.000 e 21.000 euro, sono state ridotte a un intervallo tra 1.500 e 15.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Tuttavia, in assenza di una disposizione del *favor rei*, queste riduzioni non influenzano i procedimenti giudiziari in corso per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.

Se la comunicazione viene inviata entro 15 giorni, la sanzione è ridotta della metà, arrivando così a un intervallo tra 750 e 7.500 euro, sia con il vecchio che con il nuovo sistema sanzionatorio. Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, introduce anche la possibilità di applicare il *cumulo giuridico* nel caso di violazioni multiple della stessa disposizione normativa.

Infine, con riferimento alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il decreto ha abrogato l’articolo 12, comma 4, del DLgs. n. 471/1997, che prevedeva l'interdizione dalle cariche di amministratore di banche, società o enti per recidiva.

Pubblicato il: 29 Ott 2024 | 14:52