News Piersandro Peraro

Il ruolo dei sindaci nella vigilanza sulle operazioni intercompany

La nuova norma di comportamento 5.6 del CNDCEC rafforza il ruolo dei sindaci nel controllo delle operazioni infragruppo, imponendo maggiore attenzione alle decisioni della capogruppo che potrebbero potenzialmente arrecare danno alle società controllate. Secondo la normativa, tali operazioni devono essere adeguatamente motivate e giustificate da vantaggi compensativi per il gruppo.

L’art. 2497 c.c. stabilisce la responsabilità della capogruppo per eventuali danni arrecati alle controllate e ai loro soci o creditori. I sindaci possono essere chiamati a rispondere in caso di negligenza, soprattutto se le operazioni infragruppo risultano prive di benefici dimostrabili.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le operazioni di finanziamento e le garanzie tra società del gruppo. Il collegio sindacale deve vigilare affinché prestiti, fideiussioni e altre operazioni finanziarie siano effettuati a condizioni di mercato, evitando, in caso di default, rischi di bancarotta infragruppo.

L’applicazione rigorosa della nuova norma consente di migliorare la trasparenza e la correttezza gestionale all’interno dei gruppi societari, prevenendo potenziali conflitti di interesse e garantendo una governance più solida.

Pubblicato il: 21 Feb 2025 | 10:47