Plusvalenze derivanti dalla cessione di monete
Il team di Studio Alcor ha elaborato un Appunto di Studio che fornisce un quadro complessivo della normativa fiscale riguardante la cessione di monete, analizzando le recenti modifiche che hanno impattato il calcolo delle plusvalenze e delineando le categorie generali di soggetti operanti nel settore dei beni d’arte e da collezione.
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Il sistema impositivo italiano per la compravendita di beni d’arte e da collezione è in attesa di una disciplina specifica.
Attualmente, a differenza di altre categorie di collezionisti, i numismatici godono di una disciplina fiscale specifica, in quanto le monete rientrano nella categoria dei “metalli preziosi”. Secondo la definizione dell’Agenzia delle Entrate e della Convenzione sui metalli preziosi, sono considerati preziosi oro, argento, platino e palladio. Sono escluse dalla disciplina le cessioni di metalli preziosi che hanno subito lavorazioni, come i gioielli.
Per i soggetti che non operano in attività d’impresa o professionali, la tassazione delle plusvalenze è disciplinata dall’art. 67, co. 1, lettera c-ter) del DPR n. 917/1986. L’imposta sostitutiva applicata è del 26%. La normativa prevede la tassabilità anche per una singola operazione, purché siano soddisfatti i requisiti di legge.
Una delle modifiche più significative in materia è avvenuta con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (dal 1° gennaio 2024):
- Ante modifica (fino al 31 dicembre 2023): In assenza di documentazione del costo di acquisto, il corrispettivo di cessione poteva essere forfettariamente abbattuto del 25%, rendendo tassabile solo il 75%.
- Post modifica (dal 1° gennaio 2024): Non è più consentito l’abbattimento forfettario del 25% in assenza di documentazione. La plusvalenza si calcola sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto (aumentato di oneri inerenti, inclusa imposta di successione/donazione, escluse le spese notarili e gli interessi passivi). Questo determina un inasprimento del carico fiscale laddove il costo non sia documentato, poiché l’intera plusvalenza sarà tassata.
Si ricordano anche i profili di fiscalità internazionale e monitoraggio fiscale
- Metalli preziosi detenuti all’estero da residenti fiscali in Italia: Sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche. I metalli preziosi sono esclusi dal prelievo IVAFE.
- Metalli preziosi detenuti in Italia da residenti fiscali all’estero: Possono essere soggetti a tassazione in Italia, salvo diverse disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il team di Studio Alcor è a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Pubblicato il: 21 Ago 2025

