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L’Obbligo di PEC per gli Amministratori

La Legge di Bilancio 2025, integrata dal Decreto Legge n. 159/2025, ha esteso l’obbligo di domicilio digitale (PEC) a specifiche figure di amministratori di società. Questa normativa, che amplia un adempimento già previsto per le imprese, impone ora a determinati amministratori di dotarsi di un proprio indirizzo PEC personale e di comunicarlo ufficialmente al Registro delle Imprese.

A chi si applica l’obbligo?

Sulla base dei chiarimenti forniti da Unioncamere, è possibile distinguere con precisione i soggetti obbligati da quelli esclusi.

Soggetti Obbligati

L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale personale riguarda esclusivamente le seguenti figure, operanti all’interno di società di capitali (incluse società consortili e cooperative che adottano questa forma giuridica):

  • Amministratore Unico
  • Amministratore Delegato
  • Presidente del Consiglio di Amministrazione (solo in assenza di un amministratore delegato)

Soggetti Esclusi

Di conseguenza, non sono tenuti a comunicare una PEC personale:

  • Gli amministratori di società di persone (es. Snc, Sas).
  • I consiglieri senza deleghe che fanno parte di un Consiglio di Amministrazione.
  • Gli amministratori di Srl nel caso in cui l’amministrazione sia affidata a più persone in modo disgiunto o congiunto.

L’esclusione di queste figure deriva da un preciso disallineamento normativo: la legge si riferisce testualmente a “amministratore unico”, “amministratore delegato” e “presidente del CdA”. Pertanto, l’obbligo non si applica a modelli di governance, come quelli tipici delle società di persone o di alcune Srl, che non prevedono queste specifiche cariche.

Le Caratteristiche della PEC da Comunicare

L’indirizzo PEC da comunicare al Registro delle Imprese deve avere delle caratteristiche precise.

  • Deve essere personale: È fondamentale sottolineare che il domicilio digitale comunicato non può coincidere con la PEC dell’impresa amministrata. Deve essere un indirizzo riconducibile unicamente alla persona fisica che ricopre l’incarico.
  • Un indirizzo per più incarichi: Un amministratore che ricopre la stessa carica in più società può utilizzare un unico indirizzo PEC personale per comunicare il proprio domicilio digitale a tutte le imprese coinvolte.
  • Valido anche un indirizzo professionale: Se un amministratore è già in possesso di una PEC per la sua attività professionale (ad esempio come libero professionista), può utilizzare quell’indirizzo per adempiere a questo obbligo, senza necessità di attivarne uno nuovo.

Le Scadenze da ricordare

Le tempistiche per la comunicazione variano a seconda della situazione dell’impresa e dell’amministratore.

Situazione Scadenza
Amministratori in carica al 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato la PEC 31 dicembre 2025
Nuove nomine o rinnovi di incarico a partire dal 31 ottobre 2025 All’atto del conferimento o rinnovo dell’incarico

 

Le Sanzioni per Mancata Comunicazione

La mancata comunicazione del domicilio digitale comporta conseguenze diverse a seconda del contesto.

  • Per nuove nomine o nuove società: La mancata indicazione della PEC personale dell’amministratore causa la sospensione della domanda di iscrizione della nomina (o della società) al Registro delle Imprese, in attesa che la comunicazione venga integrata.
  • Per imprese già esistenti: Il mancato adempimento entro la scadenza del 31 dicembre 2025 comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, che va da 206,00 a 2.064,00 euro. Inoltre, è probabile che l’ufficio del Registro delle Imprese proceda con l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale all’amministratore inadempiente.

Un caso particolare: i liquidatori sono esclusi?

Nonostante una precedente indicazione ministeriale suggerisse il contrario, l’attuale formulazione della norma sembra escludere i liquidatori dall’obbligo. La legge, infatti, si riferisce in modo puntuale a “amministratore unico”, “amministratore delegato” o “presidente del CdA”, figure non coincidenti con quella del liquidatore. Questa interpretazione è sostenuta anche da alcune Camere di Commercio, come quelle della Romagna e di Pistoia e Prato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

 

Pubblicato il: 17 Nov 2025