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	<title>Alcor informa &#8211; Studio Alcor</title>
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	<title>Alcor informa &#8211; Studio Alcor</title>
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	<item>
		<title>Obbligo di collegamento tra POS e Registratore telematico</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/obbligo-di-collegamento-tra-pos-e-registratore-telematico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:32:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Con la legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stato introdotto l&#8217;obbligo di collegare il Registratore Telematico (RT) con gli strumenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stato introdotto l&#8217;obbligo di collegare il Registratore Telematico (RT) con gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, come il <strong>POS fisico</strong>, il <strong>SoftPOS</strong> (app sullo smartphone) e il <strong>POS virtuale</strong> (per pagamenti online).</p>
<p>L&#8217;obiettivo è permettere all&#8217;Agenzia delle Entrate di verificare la coerenza tra gli incassi elettronici e gli scontrini emessi.<br />
Si tratta di un collegamento logico, ovvero una semplice registrazione online: non occorre modificare il registratore di cassa né acquistare nuovi apparecchi. Il collegamento si effettua nel porta-le web dell&#8217;Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi.</p>
<p>L&#8217;obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2026. La procedura web per registrare i collegamenti è disponibile dal 5 marzo 2026.</p>
<p>Ascolta il podcast di Studio Alcor:</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1388-2" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/03/08-2026-Appunto-Studio-Alcor-Obbligo-collegamento-POS-RT.mp3?_=2" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/03/08-2026-Appunto-Studio-Alcor-Obbligo-collegamento-POS-RT.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/03/08-2026-Appunto-Studio-Alcor-Obbligo-collegamento-POS-RT.mp3</a></audio>
<p>Il team di Studio Alcor è a disposizione per valutare gli aspetti contabili, giuridici e fiscali legati alla chiusura del bilancio di esercizio.</p>
<div class="data-interna-post">
<p class="data-interna-post">Pubblicato il: 30 marzo 2026</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilancio di esercizio 2025 e adempimenti fiscali 2026</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/bilancio-di-esercizio-2025-e-adempimenti-fiscali-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:50:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La redazione del bilancio di esercizio 2025 si inserisce in un alveo normativo caratterizzato dal rigore nelle valutazioni patrimoniali e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La redazione del bilancio di esercizio 2025 si inserisce in un alveo normativo caratterizzato dal rigore nelle valutazioni patrimoniali e da una decisa spinta verso la trasparenza dei flussi finanziari. Per l&#8217;organo amministrativo, la puntualità negli adempimenti e la solidità degli assetti organizzativi non sono meri obblighi formali, ma pilastri della <em>governance</em> che determinano la responsabilità civile e fiscale della società. Il presente contributo analizza le direttrici strategiche e operative necessarie per affrontare il ciclo di chiusura 2025 e le scadenze tributarie del 2026.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1342-4" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/07-2026-Appunto-Studio-Alcor-Bilancio-2025-e-dichiarazioni-fiscali.mp3?_=4" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/07-2026-Appunto-Studio-Alcor-Bilancio-2025-e-dichiarazioni-fiscali.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/07-2026-Appunto-Studio-Alcor-Bilancio-2025-e-dichiarazioni-fiscali.mp3</a></audio>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quadro normativo e termini di approvazione</strong></p>
<p>La tempestività nell&#8217;approvazione del bilancio riflette l&#8217;efficienza dei processi interni e la stabilità della <em>governance</em>. Ai sensi del Codice Civile, il termine ordinario per la presentazione del bilancio ai soci è di 120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio (30 aprile 2026). La scelta di avvalersi del termine straordinario di 180 giorni (29 giugno 2026) non deve essere intesa come una facoltà discrezionale, ma come una decisione strategica subordinata a due condizioni: la previsione statutaria e la sussistenza di &#8220;particolari esigenze&#8221; legate alla struttura o all&#8217;oggetto sociale.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-1346 size-full" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/tabella-alcor.png" alt="tabella alcor" width="837" height="256" title="Alcor informa 2" srcset="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/tabella-alcor.png 837w, https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/tabella-alcor-300x92.png 300w, https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/02/tabella-alcor-768x235.png 768w" sizes="(max-width: 837px) 100vw, 837px" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Evoluzione delle modalità assembleari: il decreto &#8220;Milleproroghe&#8221;</strong></p>
<p>Il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 200/2025) fino al 30 settembre 2026 offre alle società strumenti di flessibilità decisionale ormai strutturali. L&#8217;utilizzo di modalità telematiche e del voto elettronico facilita il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi.</p>
<p>Le facoltà concesse, attivabili anche in deroga alle disposizioni statutarie tramite avviso di convocazione, comprendono:</p>
<ul>
<li>voto elettronico o per corrispondenza: per S.p.A., S.r.l., Cooperative e Mutue Assicuratrici.</li>
<li>assemblee esclusivamente telematiche: consentite a condizione che siano garantite l&#8217;identificazione certa e la partecipazione di tutti gli aventi diritto; non è richiesta la presenza fisica nello stesso luogo di Presidente e Segretario.</li>
<li>consultazione scritta (solo S.r.l.): possibilità di raccogliere il consenso espresso per iscritto, bypassando la discussione collegiale fisica.</li>
</ul>
<p>Si segnala che tale flessibilità procedurale, pur semplificando la forma, non attenua la responsabilità degli amministratori, i quali devono confrontarsi con un rigore valutativo crescente introdotto dalle nuove deroghe e dai principi contabili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Criteri di valutazione e novità tecnico-contabili del bilancio 2025</strong></p>
<p>Il bilancio 2025 vede l&#8217;introduzione di strumenti di protezione del patrimonio netto che richiedono una gestione tecnica precisa, in particolare per quanto riguarda i titoli e la rilevazione dei ricavi.</p>
<p>Le tre novità da ridorare:</p>
<ol>
<li><strong><em>Deroga valutazione titoli (Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025):</em></strong> le società che adottano i principi contabili nazionali possono mantenere i titoli dell&#8217;attivo circolante al valore di bilancio precedente, evitando svalutazioni per fluttuazioni di mercato non durevoli. L&#8217;impatto strategico: l&#8217;obbligo di creare una riserva indisponibile di utili pari alla mancata svalutazione garantisce la stabilità del patrimonio netto, limitando la distribuzione di dividendi a tutela della solvibilità aziendale.</li>
<li><strong><em>Rilevazione dei ricavi (OIC 34):</em></strong> dal 2024 è obbligatorio definire il momento della rilevazione basandosi sul trasferimento dei rischi e benefici (vendita beni) o sulla maturazione dei servizi. Sono esclusi i lavori in corso su ordinazione (OIC 23) e le permute. L&#8217;OIC 34 impone una revisione dei contratti per identificare correttamente le unità elementari di contabilizzazione.</li>
<li><strong><em>Correzione errori contabili:</em></strong> per i bilanci dal 1° gennaio 2025, la rilevanza fiscale (IRES/IRAP) delle correzioni è concessa solo ai soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria (escluse le revisioni volontarie). Nota di attenzione: il regime semplificato non si applica agli errori &#8220;rilevanti&#8221;, per i quali rimane imperativo presentare una dichiarazione integrativa, pena l&#8217;indeducibilità dei costi o l&#8217;errata rappresentazione del reddito.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Affrancamento e derivazione rafforzata</strong></p>
<p>Una pianificazione finanziaria evoluta deve tener conto anche degli strumenti di affrancamento straordinario per ottimizzare il <em>cash-flow</em> e la distribuzione delle riserve.</p>
<ul>
<li><strong><em>Affrancamento riserve (aliquota 10%):</em></strong> è possibile eliminare il vincolo fiscale sulle riserve in sospensione d&#8217;imposta presenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2024. Il vantaggio finanziario è costituito dall&#8217;imposta sostitutiva del 10% e il versamento è dilazionato in quattro rate annuali di pari importo. Ciò consente di trasformare riserve vincolate in riserve di utili liberamente distribuibili con un esborso frazionato.</li>
<li><strong><em>Derivazione rafforzata per micro-imprese:</em></strong> dal 2025, le micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato (o ordinario) possono beneficiare del principio di derivazione rafforzata, allineando i criteri contabili a quelli fiscali. Restano escluse le micro-imprese che scelgono la &#8220;semplificazione estrema&#8221; (esonero Nota Integrativa). La scelta tra bilancio abbreviato e micro-imprese deve quindi essere ponderata in funzione dei benefici fiscali derivanti dalla derivazione rafforzata.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Assetti organizzativi, tutela del capitale e liquidazione</strong></p>
<p>La vigilanza sulla continuità aziendale e sul capitale è prioritaria a causa della fine dei regimi derogatori legati alla pandemia.</p>
<ul>
<li><strong><em>Perdite sterilizzate e responsabilità degli amministratori:</em></strong> è terminato il periodo agevolativo per le perdite maturate nel 2020. L&#8217;organo amministrativo ha l&#8217;obbligo di monitorare se tali perdite eccedono un terzo del capitale. In caso di riduzione sotto il minimo legale, l&#8217;assemblea convocata per il bilancio 2025 deve deliberare la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. L&#8217;omessa convocazione espone gli amministratori a sanzioni amministrative da € 1.032 a € 6.197 e alla responsabilità per danni verso la società e i creditori.</li>
<li><strong><em>Novità sulla liquidazione (Carry Back):</em></strong> per le liquidazioni avviate dal 1° gennaio 2025, decade la determinazione provvisoria dei redditi a favore di quella definitiva. Qualora la liquidazione non superi i cinque esercizi, è introdotto il meccanismo del &#8220;Carry back&#8221;: le perdite residue finali possono essere riportate all&#8217;indietro per abbattere i redditi degli esercizi precedenti compresi nel periodo di liquidazione, offrendo una preziosa opportunità di recupero fiscale per le fasi di chiusura aziendale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Adempimenti fiscali 2026 e trasparenza pubblica</strong></p>
<p>Infine, si segnala l’obbligo del rispetto dei requisiti di tracciabilità e gli obblighi verso l&#8217;Amministrazione Finanziaria. A tal fine si ricorda:</p>
<ul>
<li><strong><em>Tracciabilità spese 2025:</em></strong> la deducibilità IRES e IRAP di spese di rappresentanza, vitto, alloggio e rimborsi analitici per trasferte (inclusi Taxi e NCC) è subordinata all&#8217;utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. L&#8217;uso del contante per tali categorie determina l&#8217;indeducibilità totale del costo.</li>
<li><strong><em>Trasparenza contributi pubblici:</em></strong> le società che hanno ricevuto aiuti di importo maggiore di € 10.000 nell&#8217;anno solare precedente devono pubblicarli entro il 30 giugno sul sito web o in Nota Integrativa. La mancata pubblicazione comporta sanzioni pari all&#8217;1% del ricevuto (minimo € 2.000) e il rischio di restituzione integrale se l&#8217;inadempimento persiste oltre 90 giorni dalla contestazione.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Calendario fiscale 2026 (Soggetti Solari)</strong></p>
<ul>
<li>30 Giugno 2026: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 (possibile rinvio al 30 luglio con maggiorazione 0,40%).</li>
<li>2 Novembre 2026: termine ultimo presentazione dichiarazione REDDITI e IRAP.</li>
<li>30 Novembre 2026: versamento seconda o unica rata di acconto 2026.</li>
</ul>
<p>L&#8217;integrazione tra un rigoroso processo di chiusura contabile, l&#8217;adeguamento degli assetti organizzativi e un tempestivo adempimento fiscale è la chiave per garantire la compliance e la tutela del patrimonio sociale nel 2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il team di Studio Alcor è a disposizione per valutare gli aspetti contabili, giuridici e fiscali legati alla chiusura del bilancio di esercizio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adempimenti dei sostituti d’imposta 2026: Certificazione Unica e Modello 770</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/adempimenti-dei-sostituti-dimposta-2026-certificazione-unica-e-modello-770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:00:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Studio Alcor delinea gli obblighi e le scadenze per i sostituti d&#8217;imposta per l&#8217;anno 2026, con riferimento alle somme corrisposte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Studio Alcor delinea gli obblighi e le scadenze per i sostituti d&#8217;imposta per l&#8217;anno 2026, con riferimento alle somme corrisposte nel periodo d&#8217;imposta 2025. Le principali novità riguardano la revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 87/2024) e la modifica dei criteri di imputazione temporale per i compensi professionali (D.Lgs. n. 192/2024), volta a eliminare gli sfasamenti temporali tra l&#8217;effettuazione e lo scomputo delle ritenute.</p>
<p>Le scadenze critiche per la Certificazione Unica (CU) sono fissate al <strong>16 marzo 2026</strong> per la consegna ai percipienti e per la trasmissione all&#8217;Agenzia delle Entrate dei dati relativi a dipendenti e autonomi occasionali, mentre per i professionisti abituali il termine di trasmissione è il <strong>30 aprile 2026</strong>. Il Modello 770 dovrà essere presentato entro il <strong>2 novembre 2026</strong>.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1316-6" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/06-2026-Appunto-Studio-Alcor-Adempimenti-dei-sostituti-imposta-2026.mp3?_=6" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/06-2026-Appunto-Studio-Alcor-Adempimenti-dei-sostituti-imposta-2026.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/06-2026-Appunto-Studio-Alcor-Adempimenti-dei-sostituti-imposta-2026.mp3</a></audio>
<ol>
<li><strong> La Certificazione Unica (CU) 2026</strong></li>
</ol>
<p>I sostituti d&#8217;imposta sono tenuti a certificare annualmente le somme corrisposte, le ritenute operate e i contributi previdenziali trattenuti. Il Provvedimento n. 15707/2026 ha confermato l&#8217;architettura della certificazione, suddivisa in due formati:</p>
<ul>
<li><strong>Modello Ordinario:</strong> Da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.</li>
<li><strong>Modello Sintetico:</strong> Da consegnare ai percipienti (dipendenti, collaboratori, professionisti).</li>
</ul>
<p><strong>Ambito di applicazione e soggetti obbligati</strong></p>
<p>L&#8217;obbligo di certificazione riguarda i sostituti che nel 2025 hanno corrisposto:</p>
<ul>
<li>Redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.</li>
<li>Redditi di lavoro autonomo, provvigioni (anche occasionali e per vendita a domicilio) e redditi diversi (es. diritti d&#8217;autore).</li>
<li>Corrispettivi erogati dai condomini per contratti d&#8217;appalto.</li>
<li>Indennità per cessazione di rapporti di agenzia o funzioni notarili.</li>
<li>Compensi da procedure di pignoramento presso terzi o esproprio.</li>
<li>Corrispettivi per &#8220;locazioni brevi&#8221; (durata inferiore a 30 giorni).</li>
<li>Redditi esenti (che non concorrono alla formazione dell&#8217;imponibile).</li>
</ul>
<ol start="2">
<li><strong> Imputazione Temporale dei Compensi Professionali</strong></li>
</ol>
<p>Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal <strong>D.Lgs. n. 192/2024</strong> riguarda il criterio di cassa per i professionisti quando il committente agisce come sostituto d&#8217;imposta.</p>
<ul>
<li><strong>Nuova Regola:</strong> Le somme percepite dal professionista nell&#8217;anno successivo a quello di corresponsione da parte del sostituto sono imputate al periodo d&#8217;imposta in cui sorge l&#8217;obbligo per il sostituto di operare la ritenuta.</li>
<li><strong>Obiettivo:</strong> Evitare lo sfasamento tra il momento del versamento della ritenuta da parte del sostituto e lo scomputo della stessa da parte del professionista.</li>
<li><strong>Eccezione:</strong> Se il cliente è un privato (non sostituto d&#8217;imposta), rimangono valide le regole ordinarie di imputazione per cassa.</li>
</ul>
<ol start="3">
<li><strong> Certificazione degli Utili (CUPE)</strong></li>
</ol>
<p>Per i dividendi e i proventi equiparati derivanti da partecipazioni in soggetti IRES, corrisposti nel 2025, deve essere rilasciato il modello <strong>CUPE</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Scadenza consegna:</strong> 16 marzo 2026.</li>
<li><strong>Esenzione:</strong> Non è richiesto il rilascio della CUPE per gli utili già assoggettati a ritenuta a titolo d&#8217;imposta ai sensi dell&#8217;art. 27 del DPR n. 600/1973.</li>
</ul>
<ol start="4">
<li><strong> Dichiarazione Modello 770/2026</strong></li>
</ol>
<p>Il Modello 770 accorpa le comunicazioni relative alle ritenute operate su redditi di lavoro, dividendi, redditi di capitale e operazioni finanziarie, includendo anche le compensazioni e i crediti d&#8217;imposta utilizzati.</p>
<p><strong>Soggetti Obbligati</strong></p>
<p>La platea dei soggetti tenuti alla presentazione è vasta e include:</p>
<ul>
<li>Società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti.</li>
<li>Società di persone, associazioni professionali, condomini e Trust.</li>
<li>Persone fisiche esercenti imprese o arti e professioni.</li>
<li>Curatori fallimentari e amministrazioni dello Stato.</li>
<li>Soggetti in regime forfettario che hanno operato ritenute su redditi di lavoro dipendente.</li>
</ul>
<p>Il team di Studio Alcor resta a disposizione per ogni chiarimento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVA: principali adempimenti 2026</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/iva-principali-adempimenti-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:07:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1312</guid>

					<description><![CDATA[Il team di Studio Alcor ha elaborato un documento di dettaglio dei principali adempimenti IVA previsti per l’anno 2026, di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di Studio Alcor ha elaborato un documento di dettaglio dei principali adempimenti IVA previsti per l’anno 2026, di seguito sintetizzati nel podcast.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1312-8" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/05-2026-Appunto-Studio-Alcor-Adempimenti-IVA-2026.mp3?_=8" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/05-2026-Appunto-Studio-Alcor-Adempimenti-IVA-2026.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/05-2026-Appunto-Studio-Alcor-Adempimenti-IVA-2026.mp3</a></audio>
<p>Studio Alcor resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legge di Bilancio 2026 &#8211; La nuova &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221;</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/legge-di-bilancio-2026-la-nuova-rottamazione-quinquies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:00:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1294</guid>

					<description><![CDATA[La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei debiti, nota come &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221;. Questa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Legge di Bilancio 2026</strong> (legge n. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei debiti, nota come <strong>&#8220;Rottamazione-quinquies&#8221;</strong>. Questa misura offre l&#8217;opportunità di estinguere i debiti affidati all&#8217;Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Lo scopo è concedere un significativo beneficio economico attraverso l&#8217;abbattimento completo di sanzioni e interessi, permettendo di regolarizzare la propria posizione in modo vantaggioso.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1294-10" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/04-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Rottamazione-quinquies.mp3?_=10" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/04-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Rottamazione-quinquies.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/04-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Rottamazione-quinquies.mp3</a></audio>
<p>Il vantaggio principale consiste nell&#8217;annullamento totale di sanzioni, interessi e aggio, consentendo di estinguere il debito versando il solo capitale originario, oltre alle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che9 il perimetro di applicazione è molto più ristretto rispetto alle precedenti edizioni. La misura è limitata a specifiche tipologie di carichi, tra cui principalmente le somme derivanti da avvisi bonari su imposte dirette e IVA, i contributi INPS non originati da accertamenti e le sanzioni per violazioni del codice della strada. Data la complessità e le esclusioni previste, è cruciale agire entro scadenze precise per non perdere l&#8217;opportunità.</p>
<p>La normativa impone scadenze improrogabili e una rigidità senza precedenti. I termini da rispettare sono i seguenti:<br />
• Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026.<br />
• Pagamento (unica soluzione o prima rata): entro il 31 luglio 2026.</p>
<p>Si evidenzia una novità critica che richiede la massima attenzione: è stata eliminata la tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Qualsiasi ritardo viene ora considerato un inadempimento a tutti gli effetti.<br />
La decadenza dal beneficio si verificherà al mancato, insufficiente o tardivo versamento di due rate, anche non consecutive.</p>
<p>La specificità della norma e le sue stringenti condizioni di decadenza rendono un&#8217;analisi preliminare della singola posizione debitoria un passo cruciale per valutare la reale convenienza ed evitare errori che potrebbero compromettere il beneficio. Navigare questa nuova procedura senza un supporto specialistico espone a rischi significativi.</p>
<p>Vi invitiamo a contattare il team dello Studio Alcor per ricevere assistenza personalizzata nell&#8217;analisi dei carichi, nella predisposizione della domanda e nella gestione del piano di pagamenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio 2026. Novità fiscali</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/legge-di-bilancio-2026-novita-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:13:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Il team di Studio Alcor intende illustrare in modo operativo e sistematico le principali novità fiscali e agevolative introdotte dalla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di Studio Alcor intende illustrare in modo operativo e sistematico le <strong>principali novità fiscali e agevolative</strong> introdotte dalla <strong>legge di bilancio 2026</strong> (legge 30 dicembre 2025 n. 199), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed in vigore dal 1° gennaio 2026.</p>
<p>Data la portata degli interventi, che interessano persone fisiche, imprese, professionisti ed enti del terzo settore, l’informativa costituisce un primo intervento finalizzato a comprendere le nuove disposizioni, che hanno effetto per l’anno 2026, a cui seguiranno ulteriori approfondimenti anche in considerazione dei commenti che verranno formulati dalla dottrina e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Le novità fiscali si può ascoltare anche in podcast:</p>
<p><strong>1. Novità per le imprese</strong></p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1287-15" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Imprese.mp3?_=15" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Imprese.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Imprese.mp3</a></audio>
<p><strong> 2. Novità in tema IVA</strong></p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1287-16" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-IVA.mp3?_=16" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-IVA.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-IVA.mp3</a></audio>
<p><strong>3. Novità per le persone fisiche</strong></p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1287-17" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-PF.mp3?_=17" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-PF.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-PF.mp3</a></audio>
<p><strong>4. Le altre novità fiscali </strong></p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1287-18" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Le-altre-novita.mp3?_=18" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Le-altre-novita.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/03-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Legge-di-bilancio-2026-Le-altre-novita.mp3</a></audio>
<p>Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obbligo di collegamento tra Registratori Telematici (RT) e sistemi di pagamento elettronico (POS)</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/obbligo-di-collegamento-tra-registratori-telematici-rt-e-sistemi-di-pagamento-elettronico-pos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 09:54:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Studio Alcor Vi informa in merito all&#8217;obbligo di integrazione tra i sistemi di certificazione dei corrispettivi e i pagamenti elettronici, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Studio Alcor Vi informa in merito all&#8217;obbligo di integrazione tra i sistemi di certificazione dei corrispettivi e i pagamenti elettronici, un passo decisivo verso la digitalizzazione fiscale e la trasparenza dei dati.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1284-20" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/02-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Nuove-normative-RT-POS-2026.mp3?_=20" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/02-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Nuove-normative-RT-POS-2026.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/02-2026-Appunto-di-Studio-Alcor-Nuove-normative-RT-POS-2026.mp3</a></audio>
<p><strong>Finalità della normativa</strong></p>
<p>L&#8217;intervento del legislatore mira a integrare strettamente il processo di certificazione fiscale con quello dei pagamenti elettronici. L&#8217;obiettivo principale è far emergere eventuali <strong>incoerenze</strong> tra gli incassi derivanti da transazioni tracciabili e i documenti commerciali emessi, potenziando così gli strumenti di controllo dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.</p>
<p><strong>Soggetti interessati ed esclusi</strong></p>
<p>L&#8217;obbligo riguarda i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, tra cui figurano in particolare:</p>
<ul>
<li>Commercianti al minuto e soggetti assimilati;</li>
<li>Artigiani;</li>
<li>Alberghi, ristoranti e attività di somministrazione di alimenti e bevande;</li>
<li>Tutte le attività di commercio al dettaglio che utilizzano un registratore telematico.</li>
</ul>
<p>Sono invece esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione tramite RT, come le attività spettacolistiche (cinema, teatri, concerti, fiere). Questi operatori certificano i corrispettivi tramite titoli di accesso (biglietterie automatizzate) i cui dati sono già trasmessi separatamente alla SIAE e resi disponibili all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>Modalità operative di collegamento (Abbinamento Logico)</strong></p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha stabilito che non sarà necessario un collegamento fisico tra i dispositivi, bensì un &#8220;abbinamento logico&#8221; da effettuarsi online tramite il portale &#8220;Fatture e Corrispettivi&#8221;. La procedura prevede di:</p>
<ul>
<li>Accedere all&#8217;area riservata del sito dell&#8217;Agenzia;</li>
<li>Registrare il dato identificativo univoco (matricola) del registratore telematico in abbinamento al dato identificativo del POS;</li>
<li>Indicare l&#8217;indirizzo dell&#8217;unità locale dove i dispositivi sono utilizzati;</li>
<li>Il sistema agevolerà l&#8217;operazione mostrando l&#8217;elenco dei POS già risultanti in capo all&#8217;esercente.</li>
</ul>
<p>Inoltre, dal 2026, il documento commerciale (scontrino) dovrà riportare dettagliatamente le forme di pagamento utilizzate dal cliente e il relativo importo.</p>
<p><strong>Scadenze e termini per l&#8217;adempimento</strong></p>
<p>Il calendario per la conformità varia in base alla data di attivazione degli strumenti:</p>
<ul>
<li>Strumenti già in uso a gennaio 2026: l&#8217;abbinamento deve avvenire entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web (prevista per i primi di marzo 2026).</li>
<li>Nuovi strumenti attivati dal 1° febbraio 2026: il collegamento va eseguito nel secondo mese successivo a quello di attivazione, precisamente tra il 6° giorno e l&#8217;ultimo giorno lavorativo di tale mese.</li>
</ul>
<p><strong>Regime sanzionatorio</strong></p>
<p>La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto sanzioni rigorose per le inadempienze:</p>
<ul>
<li>Errori di memorizzazione/trasmissione dati: sanzione fissa di 100 euro per ogni operazione (es. indicare &#8220;contanti&#8221; per un pagamento POS), fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.</li>
<li>Mancato collegamento RT-POS: sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.</li>
<li>Sanzioni accessorie: per violazioni gravi o reiterate, è prevista la sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi (fino a 6 mesi in caso di recidiva).</li>
</ul>
<p><strong>Raccomandazioni dello Studio</strong></p>
<p>Al fine di garantire una corretta transizione, Vi invitiamo a contattare tempestivamente i Vostri fornitori di RT e POS per verificare la compatibilità tecnica dei dispositivi in uso. Lo Studio Alcor rimane a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e per l&#8217;eventuale gestione delle procedure telematiche di abbinamento.</p>
<p>Il team di Studio Alcor è a disposizione per ogni chiarimento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasso di interesse legale 2026</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/tasso-di-interesse-legale-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 09:53:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1273</guid>

					<description><![CDATA[A partire dal 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale subisce una riduzione, passando dall&#8217;attuale 2,00% al 1,60% annuo, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, il tasso di interesse legale subisce una riduzione, passando dall&#8217;attuale 2,00% al <strong>1,60%</strong> annuo, come stabilito dal decreto ministeriale del 10 dicembre 2025. Questa modifica incide su diversi ambiti.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1273-22" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/Appunto-Studio-Alcor-Variazione-Tasso-Interesse-Legale-2026_2026_01_05.mp3?_=22" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/Appunto-Studio-Alcor-Variazione-Tasso-Interesse-Legale-2026_2026_01_05.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2026/01/Appunto-Studio-Alcor-Variazione-Tasso-Interesse-Legale-2026_2026_01_05.mp3</a></audio>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Impatto fiscale diretto della nuova misura</strong></p>
<p>La variazione del saggio legale riveste un&#8217;importanza strategica per il calcolo degli interessi dovuti all&#8217;erario. Tale modifica, infatti, influenza direttamente i costi a carico dei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale, rendendo le operazioni di sanatoria meno onerose.</p>
<p>L&#8217;effetto più rilevante si manifesta sull&#8217;istituto del <strong>ravvedimento operoso</strong>, disciplinato dall&#8217;art. 13 del D.lgs. n. 472/1997. Per sanare i versamenti di tributi omessi, insufficienti o tardivi, il contribuente dovrà corrispondere, oltre alla sanzione ridotta, anche gli interessi moratori. Con la nuova normativa, questi interessi saranno calcolati al tasso del <strong>1,60%</strong>, con maturazione giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria fino alla data del pagamento.</p>
<p>La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto in altri specifici contesti fiscali, tra cui:</p>
<ul>
<li>I capitali dati a mutuo, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 45, comma 2, del DPR n. 917/1986.</li>
<li>Gli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, come disciplinato dall&#8217;art. 89, comma 5, del DPR n. 917/1986.</li>
</ul>
<p>Il team dello Studio Alcor Commercialisti rimane a completa disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento in merito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omaggi aziendali 2025</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/omaggi-aziendali-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:59:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1255</guid>

					<description><![CDATA[La concessione di omaggi da parte di imprese e professionisti è una pratica comune, specialmente in occasione di festività, e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La concessione di omaggi da parte di imprese e professionisti è una pratica comune, specialmente in occasione di festività, e il relativo regime fiscale è disciplinato ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), dell’IRAP e dell’IVA.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1255-24" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/12/28_2025-Omaggi-Aziendali.mp3?_=24" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/12/28_2025-Omaggi-Aziendali.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/12/28_2025-Omaggi-Aziendali.mp3</a></audio>
<p><strong>Novità 2025: Obbligo di Tracciabilità</strong> La principale novità introdotta a partire dal 2025 è l&#8217;obbligo di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell&#8217;IRAP. Tali spese sono deducibili <em>solo se</em> effettuate tramite versamento bancario o postale, o altri sistemi tracciabili (come carte di debito, credito e prepagate). L&#8217;obbligo decorre dal 2025 per le Imprese (soggetti IRES/IRPEF) con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare. Per gli esercenti arti e professioni, l&#8217;obbligo si applica alle spese sostenute a partire dal 18 giugno 2025. Sono espressamente esclusi da tale obbligo gli omaggi ai dipendenti, le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione.</p>
<p><strong>Omaggi ai Clienti (Imposte Dirette e IRAP)</strong> Gli oneri per omaggi ai clienti sono deducibili in modo differente a seconda del loro valore unitario.</p>
<ul>
<li><strong>Valore unitario non superiore a 50,00 euro:</strong> La spesa è interamente deducibile nell&#8217;esercizio di sostenimento. A partire dal 2025, la deducibilità è subordinata all&#8217;utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.</li>
<li><strong>Valore unitario superiore a 50,00 euro:</strong> La spesa rientra nelle &#8220;spese di rappresentanza&#8221;. La deducibilità è limitata percentualmente ai ricavi e proventi: 1,5% fino a 10 milioni di euro; 0,6% per la parte eccedente fino a 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di euro. Anche in questo caso, la deducibilità è subordinata al pagamento tracciabile dal 2025. Per i beni autoprodotti, ai fini della verifica del limite di 50,00 euro, rileva il valore di mercato. Tuttavia, ai fini del calcolo del <em>plafond</em> di deducibilità (se il valore supera i 50 euro), rileva il costo di produzione effettivamente sostenuto.</li>
</ul>
<p><strong>Omaggi Dipendenti (Imposte Dirette)</strong> Il costo sostenuto per l&#8217;acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d&#8217;impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato temporaneamente la soglia di non imponibilità dei <em>fringe benefit</em> (che includono gli omaggi):</p>
<ul>
<li>Il limite ordinario di 258,23 euro è elevato a <strong>1000,00 euro</strong> per tutti i dipendenti.</li>
<li>Il limite è ulteriormente innalzato a <strong>2000,00 euro</strong> per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Entro queste soglie, rientrano anche le somme erogate per utenze domestiche, affitto o interessi sul mutuo della prima casa. Se il valore complessivo supera la soglia, l&#8217;intero valore concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.</li>
</ul>
<p><strong>Omaggi Professionisti</strong> Per i professionisti (esercenti arti e professioni), gli omaggi ai clienti sono deducibili a titolo di spese di rappresentanza, nel limite dell&#8217;1% dei compensi percepiti nell&#8217;anno d&#8217;imposta. Anche per i professionisti, l&#8217;obbligo di tracciabilità si applica dal 18 giugno 2025.</p>
<p><strong>Aspetti IVA</strong> La disciplina IVA varia a seconda che i beni rientrino o meno nell’attività propria dell’impresa.</p>
<ul>
<li><strong>Beni rientranti nell’attività propria (di produzione/commercio):</strong> L’IVA sull’acquisto è detraibile senza limitazioni. La cessione gratuita è in linea generale imponibile IVA, salvo scelta di non detrarre l&#8217;IVA all&#8217;acquisto. La documentazione richiede l&#8217;emissione di autofattura elettronica (TD27) o l&#8217;annotazione su apposito &#8220;registro degli omaggi&#8221;.</li>
<li><strong>Beni non rientranti nell’attività propria:</strong> Tali acquisti costituiscono spese di rappresentanza. La cessione gratuita è sempre <strong>esclusa da IVA</strong>. L’IVA &#8220;a monte&#8221; è detraibile solo se il costo unitario del bene non supera i <strong>50,00 euro</strong>.</li>
<li><strong>Omaggi ai dipendenti:</strong> L&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di beni non inerenti (salvo che siano beni oggetto dell&#8217;attività d&#8217;impresa) è indetraibile, e la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell&#8217;imposta.</li>
</ul>
<p>La concessione di &#8220;buoni acquisto&#8221; (<em>voucher</em>) segue il regime delle spese di rappresentanza se destinati ai clienti, mentre costituisce <em>fringe benefit</em> se concessi ai dipendenti.</p>
<p>Il team dello Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro Inventari</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/libro-inventari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:30:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1232</guid>

					<description><![CDATA[Il team di Studio Alcor ha fatto il punto sulla tenuta del libro degli inventari, con specifico riferimento alla redazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di Studio Alcor ha fatto il punto sulla tenuta del libro degli inventari, con specifico riferimento alla redazione dell&#8217;inventario per l&#8217;anno 2024.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1232-26" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/11/27-2025-Appunto-StudioAlcor-Libro-Inventari-2024.mp3?_=26" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/11/27-2025-Appunto-StudioAlcor-Libro-Inventari-2024.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/11/27-2025-Appunto-StudioAlcor-Libro-Inventari-2024.mp3</a></audio>
<p>L&#8217;obbligo di tenuta del libro spetta agli imprenditori che esercitano attività commerciale (non piccoli) e che adottano la contabilità ordinaria, sia ai fini civilistici (art. 2214 c.c.) che fiscali (art. 14 del DPR n. 600/1973). I piccoli imprenditori e le imprese in contabilità semplificata sono esonerati dalla tenuta del libro, ma devono comunque indicare il valore delle rimanenze nel registro degli acquisti.</p>
<p>L’inventario, da redigere all&#8217;inizio dell&#8217;esercizio e successivamente ogni anno, è un prospetto dettagliato di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio, basato sul principio fondamentale di <strong>analiticità</strong>. Benché sia prevista la possibilità di lavorare per gruppi di beni, i totali devono corrispondere ai valori di bilancio e le distinte analitiche devono essere conservate.</p>
<p>Riguardo la forma, il libro deve essere numerato progressivamente, anteponendo le quattro cifre dell’anno di competenza, e non è soggetto a vidimazione. È dovuta l&#8217;imposta di bollo, con misura variabile (€ 16,00 o € 32,00) a seconda che la contabilità sia tenuta su supporto cartaceo (ogni 100 pagine) o informatico (ogni 2.500 registrazioni).</p>
<p>Per quanto riguarda i contenuti specifici:</p>
<ul>
<li>I <strong>beni ammortizzabili</strong> possono essere annotati con il metodo analitico o, in sintesi, rinviando al registro cespiti, a condizione che la Nota integrativa sia riportata nell&#8217;inventario.</li>
<li>Le <strong>rimanenze</strong> devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e valore; l&#8217;indicazione del criterio di valutazione adottato è obbligatoria per evitare irregolarità.</li>
<li>Per i <strong>crediti e debiti</strong>, pur potendo essere riportato l&#8217;ammontare complessivo dei crediti (a fini fiscali), l’elenco nominativo dei <strong>creditori (fornitori) è obbligatorio</strong>.</li>
</ul>
<p>L’inventario si chiude con il bilancio e deve essere redatto e sottoscritto dall&#8217;imprenditore o dall&#8217;amministratore entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l&#8217;anno 2024, la scadenza per la redazione e sottoscrizione è fissata al <strong>31 gennaio 2026</strong>. Entro tale data scadono anche gli adempimenti di stampa su carta degli altri registri contabili e la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, inclusi quelli IVA. Il libro deve essere conservato per almeno 10 anni (o fino alla definizione degli accertamenti fiscali).</p>
<p>Il team dello Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Obbligo di PEC per gli Amministratori</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/lobbligo-di-pec-per-gli-amministratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:31:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://studioalcor.it/?post_type=alcor_informa&#038;p=1225</guid>

					<description><![CDATA[La Legge di Bilancio 2025, integrata dal Decreto Legge n. 159/2025, ha esteso l&#8217;obbligo di domicilio digitale (PEC) a specifiche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2025, integrata dal Decreto Legge n. 159/2025, ha esteso l&#8217;obbligo di domicilio digitale (PEC) a specifiche figure di amministratori di società. Questa normativa, che amplia un adempimento già previsto per le imprese, impone ora a determinati amministratori di dotarsi di un proprio indirizzo PEC personale e di comunicarlo ufficialmente al Registro delle Imprese.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1225-28" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/11/PEC-Amministratori-Analisi-Tecnica-Studio-Alcor_2025_11_15.mp3?_=28" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/11/PEC-Amministratori-Analisi-Tecnica-Studio-Alcor_2025_11_15.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/11/PEC-Amministratori-Analisi-Tecnica-Studio-Alcor_2025_11_15.mp3</a></audio>
<p><strong>A chi si applica l&#8217;obbligo?</strong></p>
<p>Sulla base dei chiarimenti forniti da Unioncamere, è possibile distinguere con precisione i soggetti obbligati da quelli esclusi.</p>
<p><strong>Soggetti Obbligati</strong></p>
<p>L&#8217;obbligo di comunicazione del domicilio digitale personale riguarda esclusivamente le seguenti figure, operanti all&#8217;interno di società di capitali (incluse società consortili e cooperative che adottano questa forma giuridica):</p>
<ul>
<li>Amministratore Unico</li>
<li>Amministratore Delegato</li>
<li>Presidente del Consiglio di Amministrazione (solo in assenza di un amministratore delegato)</li>
</ul>
<p><strong>Soggetti Esclusi</strong></p>
<p>Di conseguenza, non sono tenuti a comunicare una PEC personale:</p>
<ul>
<li>Gli amministratori di società di persone (es. Snc, Sas).</li>
<li>I consiglieri senza deleghe che fanno parte di un Consiglio di Amministrazione.</li>
<li>Gli amministratori di Srl nel caso in cui l&#8217;amministrazione sia affidata a più persone in modo disgiunto o congiunto.</li>
</ul>
<p>L&#8217;esclusione di queste figure deriva da un preciso disallineamento normativo: la legge si riferisce testualmente a &#8220;amministratore unico&#8221;, &#8220;amministratore delegato&#8221; e &#8220;presidente del CdA&#8221;. Pertanto, l&#8217;obbligo non si applica a modelli di governance, come quelli tipici delle società di persone o di alcune Srl, che non prevedono queste specifiche cariche.</p>
<p><strong>Le Caratteristiche della PEC da Comunicare</strong></p>
<p>L&#8217;indirizzo PEC da comunicare al Registro delle Imprese deve avere delle caratteristiche precise.</p>
<ul>
<li>Deve essere personale: È fondamentale sottolineare che il domicilio digitale comunicato non può coincidere con la PEC dell&#8217;impresa amministrata. Deve essere un indirizzo riconducibile unicamente alla persona fisica che ricopre l&#8217;incarico.</li>
<li>Un indirizzo per più incarichi: Un amministratore che ricopre la stessa carica in più società può utilizzare un unico indirizzo PEC personale per comunicare il proprio domicilio digitale a tutte le imprese coinvolte.</li>
<li>Valido anche un indirizzo professionale: Se un amministratore è già in possesso di una PEC per la sua attività professionale (ad esempio come libero professionista), può utilizzare quell&#8217;indirizzo per adempiere a questo obbligo, senza necessità di attivarne uno nuovo.</li>
</ul>
<p><strong>Le Scadenze da ricordare</strong></p>
<p>Le tempistiche per la comunicazione variano a seconda della situazione dell&#8217;impresa e dell&#8217;amministratore.</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Situazione</strong></td>
<td><strong>Scadenza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Amministratori in carica al 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato la PEC</td>
<td>31 dicembre 2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Nuove nomine o rinnovi di incarico a partire dal 31 ottobre 2025</td>
<td>All&#8217;atto del conferimento o rinnovo dell&#8217;incarico</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Le Sanzioni per Mancata Comunicazione</strong></p>
<p>La mancata comunicazione del domicilio digitale comporta conseguenze diverse a seconda del contesto.</p>
<ul>
<li>Per nuove nomine o nuove società: La mancata indicazione della PEC personale dell&#8217;amministratore causa la sospensione della domanda di iscrizione della nomina (o della società) al Registro delle Imprese, in attesa che la comunicazione venga integrata.</li>
<li>Per imprese già esistenti: Il mancato adempimento entro la scadenza del 31 dicembre 2025 comporta l&#8217;applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, che va da 206,00 a 2.064,00 euro. Inoltre, è probabile che l&#8217;ufficio del Registro delle Imprese proceda con l&#8217;assegnazione d&#8217;ufficio di un domicilio digitale all&#8217;amministratore inadempiente.</li>
</ul>
<p><strong>Un caso particolare: i liquidatori sono esclusi?</strong></p>
<p>Nonostante una precedente indicazione ministeriale suggerisse il contrario, l&#8217;attuale formulazione della norma sembra escludere i liquidatori dall&#8217;obbligo. La legge, infatti, si riferisce in modo puntuale a &#8220;amministratore unico&#8221;, &#8220;amministratore delegato&#8221; o &#8220;presidente del CdA&#8221;, figure non coincidenti con quella del liquidatore. Questa interpretazione è sostenuta anche da alcune Camere di Commercio, come quelle della Romagna e di Pistoia e Prato.</p>
<p>Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le note di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali</title>
		<link>https://studioalcor.it/alcor_informa/le-note-di-variazione-in-diminuzione-nelle-procedure-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Del Vecchio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:00:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il team di Studio Alcor desidera informarvi sulla gestione delle note di variazione IVA per crediti non riscossi nell&#8217;ambito di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di Studio Alcor desidera informarvi sulla gestione delle <strong>note di variazione IVA per crediti non riscossi nell&#8217;ambito di procedure concorsuali</strong>. Tali modifiche, introdotte principalmente dal &#8220;<strong>Decreto Sostegni-bis&#8221; (D.L. n. 73/2021)</strong>, hanno profondamente cambiato le tempistiche e le modalità per il recupero dell&#8217;imposta.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-1170-30" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/09/24-2025-Appunto-Studio-Alcor-Note-variazione-in-diminuzione-procedure-concorsuali-short.mp3?_=30" /><a href="https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/09/24-2025-Appunto-Studio-Alcor-Note-variazione-in-diminuzione-procedure-concorsuali-short.mp3">https://studioalcor.it/wp-content/uploads/2025/09/24-2025-Appunto-Studio-Alcor-Note-variazione-in-diminuzione-procedure-concorsuali-short.mp3</a></audio>
<p>La novità più rilevante, in vigore per le procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, consiste nella possibilità per il creditore (cedente/prestatore) di emettere la nota di variazione in diminuzione, e quindi recuperare l&#8217;IVA, già a partire dalla data di apertura della procedura stessa. Non è più necessario attendere la conclusione della procedura, come invece continua a valere per quelle avviate prima di tale data. Le date specifiche che legittimano l&#8217;emissione della nota variano in base al tipo di procedura (es. la sentenza dichiarativa per il fallimento, il decreto di ammissione per il concordato preventivo). L&#8217;Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l&#8217;emissione della nota non è preclusa al creditore che non si sia insinuato al passivo.</p>
<p>Un aspetto operativo fondamentale, più volte ribadito dall&#8217;Amministrazione Finanziaria, è il principio dell&#8217;inscindibile collegamento tra imponibile e imposta. La nota di variazione deve quindi riguardare l&#8217;intero corrispettivo non incassato (imponibile più IVA) e non può essere emessa per la &#8220;sola IVA&#8221;. L&#8217;unica eccezione a questa regola riguarda i casi di errata applicazione dell&#8217;aliquota o del regime di imponibilità.</p>
<p>Per le procedure più recenti, è importante sapere che il debitore assoggettato a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria è esonerato dall&#8217;obbligo di registrare la corrispondente variazione in aumento.</p>
<p>I termini per l&#8217;esercizio del diritto alla detrazione sono precisi: la nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell&#8217;anno in cui si è aperta la procedura concorsuale. La detrazione può essere effettuata nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione o, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa.</p>
<p>Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e per assistervi nella corretta applicazione di queste disposizioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
