News n. 31

Novità del concordato preventivo biennale

Il decreto legge n. 113 del 2024, noto come “Omnibus“, recentemente convertito dalla legge n. 143 del 2024, introduce significative novità riguardanti il concordato preventivo biennale previsto dal DLgs n. 13 del 2024 (CPB). Tra le principali modifiche apportate si evidenzia l’implementazione di un nuovo regime di ravvedimento, che permette di sanare le violazioni fiscali commesse tra il 2018 e il 2022 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Questo regime è destinato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024.

Inoltre, il decreto riduce le soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 21 del DLgs n.472 del 1997, in caso di mancato accesso o decadenza dal concordato.

Più in particolare, il regime di ravvedimento, introdotto dall’art. 2-quater del decreto, è opzionale e prevede l’inibizione delle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le annualità dal 2018 al 2022 ai fini delle imposte sui redditi e in parte anche ai fini IVA, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. I contribuenti interessati sono quelli che hanno applicato gli ISA e aderito al concordato entro il 31 ottobre 2024. La base imponibile per l’imposta sostitutiva varia in funzione del punteggio di affidabilità fiscale del contribuente, con aliquote anch’esse dipendenti da tale punteggio.

L’importo minimo dell’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno e deve essere versato entro il 31 marzo 2025, con possibilità di pagamento rateale.

Tuttavia, il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento avviene dopo la notifica di atti di accertamento o recupero crediti inesistenti. La protezione dagli accertamenti viene meno in caso di decadenza dal concordato o di coinvolgimento in reati tributari.

Da segnalare anche che i termini per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 per i contribuenti che aderiscono al regime del ravvedimento e al concordato preventivo biennale.

Quanto alle sanzioni accessorie, previste dall’art. 21 del DLgs n.472 del 1997, si applicano quando la sanzione amministrativa supera determinate soglie, che ora sono dimezzate in caso di mancata adesione o decadenza dal concordato. Questa nuova misura si applica sia ai soggetti ISA che ai contribuenti forfetari, senza limitazioni al periodo del concordato biennale 2024 – 2025.

Il team di professionisti dello Studio Alcor ha elaborato un documento nel quale si illustrano i presupposti e le modalità operative per l’applicazione del nuovo ravvedimento.

Per consultare l’approfondimento è possibile inviare una mail a info@studioalcor.it.

Pubblicato il: 16 Ott 2024

 

Pubblicato il: 16 Ott 2024