Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2024: Analisi e aspetti operativi
La rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni è stata oggetto di numerose proroghe attraverso successivi provvedimenti legislativi. La Legge di Bilancio 2024 ripropone le agevolazioni fiscali originariamente previste dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001, estendendole anche per l’anno 2024. È consentito rivalutare il costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per il 2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con un’aliquota unica del 16%. Il termine per la redazione della perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva era previsto al 30 giugno 2024, ma il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come “decreto omnibus”, ha differito tale termine al 30 novembre 2024.
Scopo della rivalutazione
L’obiettivo principale della rivalutazione è ridurre il valore della plusvalenza da tassare in caso di cessione di terreni o partecipazioni. La plusvalenza viene calcolata non più come differenza tra il costo originario (o valore di acquisto) e il corrispettivo di vendita, bensì come differenza tra il valore periziato al 1° gennaio 2024 e il prezzo di cessione.
Soggetti ammessi al regime agevolato
Possono beneficiare della rivalutazione le partecipazioni in società non quotate e i terreni a destinazione edificabile o agricola posseduti, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da:
- Persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- Società semplici e società ed associazioni ad esse equiparate;
- Enti non commerciali, limitatamente ai beni posseduti nell’ambito della sfera istituzionale;
- Soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
Requisito oggettivo: possesso di partecipazioni
La rivalutazione può essere effettuata dai contribuenti che detengono, alla data del 1° gennaio 2024, partecipazioni in società non quotate (in questa edizione anche e quotate negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), sia qualificate che non qualificate. La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni può avvenire anche in relazione solo ad alcune delle partecipazioni possedute dallo stesso soggetto.
Requisito oggettivo: possesso di terreni
La rivalutazione può essere effettuata dai contribuenti che detengono, alla data del 1° gennaio 2024, terreni edificabili e con destinazione agricola. La rivalutazione può essere effettuata per terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, anche da uno solo dei comproprietari pro indiviso limitatamente alla sua quota.
Adempimenti
Per rideterminare il costo o valore fiscale, sono richiesti alcuni adempimenti da effettuare entro il 30 novembre 2024:
- Redazione e giuramento della perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
- Versamento dell’imposta sostitutiva del 16% applicata sull’intero valore risultante dalla perizia.
Rivalutazione del valore delle partecipazioni
Il valore delle partecipazioni deve essere determinato sulla base di una relazione di stima riferita alla data del 1° gennaio 2024, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, o da periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio.
Rideterminazione del valore dei terreni
La perizia di valutazione, riferita alla data del 1° gennaio 2024, deve essere redatta da un soggetto iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari o periti industriali con specializzazione edile.
Pagamento dell’imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2024 o in tre rate annuali di pari importo. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Rivalutazioni effettuate in precedenza
È possibile rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni anche se si è già usufruito in precedenza di analoghe disposizioni agevolative. In tali casi, i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni.
Nuova rivalutazione “al ribasso”
Nel caso in cui il valore della seconda perizia risulti inferiore al valore della prima perizia, l’imposta sostitutiva dovuta per la seconda rivalutazione può risultare inferiore a quella già versata in precedenza. In tale fattispecie, l’imposta a suo tempo versata in sede di prima rivalutazione può essere compensata con l’imposta dovuta per la seconda rivalutazione, ma l’eccedenza non può essere richiesta a rimborso.
Nuova rideterminazione parziale
La circolare 1/2021 dell’Agenzia delle Entrate analizza il caso di un soggetto che, dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in anni precedenti, intende procedere a una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni nella medesima società. In tali fattispecie, l’Agenzia precisa che devono essere rivalutate in ordine cronologico, per prime, quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere a una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.
In conclusione, la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2024 offre un’opportunità significativa per ridurre il carico fiscale in caso di cessione di tali beni. Tuttavia, è essenziale rispettare rigorosamente gli adempimenti e le scadenze previste per beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali.
Il team di professionisti dello Studio Alcor ha elaborato un documento in cui si illustrano le modalità operative per l’applicazione dell’agevolazione.
Per consultare l’approfondimento è possibile inviare una mail a info@studioalcor.it.
Pubblicato il: 9 Set 2024

