Detrazione IVA acquisti: approvati i nuovi termini biennali e le regole per le fatture
La detrazione IVA acquisti cambia volto con l'entrata in vigore del DLgs. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo dal 12 agosto 2026. Il provvedimento modifica sostanzialmente gli articoli 19 e 25 del DPR 633/72, ripristinando per i soggetti passivi il termine più ampio di due anni per l'esercizio del diritto al recupero dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, oltre che sulle importazioni.
Il ritorno al termine biennale per l'esercizio del diritto
Con le nuove disposizioni dell'art. 19 comma 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’IVA su acquisti o importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Parallelamente, il riformato art. 25 stabilisce che l'annotazione delle fatture e delle bollette doganali nel registro degli acquisti debba avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
La scelta del legislatore di superare le restrizioni introdotte nel 2017 è legata al consolidamento della fatturazione elettronica obbligatoria. L'impossibilità di fruire della detrazione prima dell'effettiva ricezione del documento digitale tramite il Sistema di Interscambio garantisce già i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, rendendo ingiustificata la precedente rigidità temporale.
Ad esempio, per un acquisto effettuato ad agosto 2026 con fattura ricevuta a settembre 2026, la detrazione potrà essere esercitata fino alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2028, con registrazione del documento entro il 30 aprile 2029.
La questione dell'efficacia retroattiva sulle annualità precedenti
Un aspetto centrale riguarda l'impatto dei nuovi termini sui periodi d'imposta antecedenti al 2026. Poiché il testo dell'art. 12 del DLgs. 148/2026 non reca una disciplina transitoria esplicita, si pone il tema della possibile applicazione retroattiva.
Aderendo all'interpretazione basata sul principio di generale applicabilità, le fatture d'acquisto ricevute ad esempio nel 2024 potrebbero beneficiare della finestra allungata ed essere detratte entro la dichiarazione IVA per il 2026 (da presentarsi entro il 30 aprile 2027). Restano tuttavia aperti alcuni margini di incertezza operativi, per i quali si attendono eventuali chiarimenti ufficiali.
Retro-imputazione dell'imposta e gestione delle fatture infrannuali
Il decreto Correttivo introduce un'ulteriore novità in tema di retro-imputazione per le fatture a cavallo d'anno. Modificando l'art. 25 del DPR 633/72, viene consentito di detrarre l'IVA di un acquisto effettuato nell'anno corrente (es. 2026), la cui fattura viene ricevuta nell'anno successivo (es. 2027) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per il 2026, direttamente nella dichiarazione medesima, previa annotazione in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti entro il medesimo termine.
Resta però fermo il limite del DPR 100/98 per quanto riguarda le liquidazioni periodiche: per le fatture di operazioni dell'anno precedente ricevute a inizio anno nuovo, il recupero dell'imposta dovrà avvenire in sede di dichiarazione annuale e non nell'ultima liquidazione periodica.
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Pubblicato il: 11 Set 2026 | 9:00

