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Partecipazioni ereditate: come calcolare il valore fiscale e ridurre le plusvalenze

Le partecipazioni ereditate e successivamente cedute pongono un interrogativo fondamentale per l'erede: come si calcola la plusvalenza imponibile (ex art. 67, comma 1, lett. c e c-bis del TUIR) e quale valore iniziale occorre considerare?

L’articolo 68, comma 6 del TUIR prevede una regola vantaggiosa: se le partecipazioni ereditate sono risultate esenti dall’imposta sulle successioni, il costo d'acquisto da assumere ai fini fiscali è il valore normale alla data di apertura della successione.

Questo meccanismo determina un vero e proprio effetto di "rivalutazione automatica" del costo fiscale, riducendo la plusvalenza tassabile al momento della vendita.

Come si determina il valore iniziale delle partecipazioni ereditate?

Il criterio di calcolo varia in base al regime d'imposta applicato al momento della successione:

  1. Quote e azioni soggette a Imposta di Successione

Qualora l'imposta sia stata applicata (o sia stata assorbita dalla franchigia), il valore fiscale di partenza corrisponde a quello dichiarato o definito ai fini della successione:

  • Azioni quotate: si assume la media dei prezzi registrati nell’ultimo trimestre antecedente l'apertura della successione (art. 16, D.Lgs. 346/90).
  • Società non quotate: si fa riferimento al valore proporzionale del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio o inventario.
  1. Partecipazioni ereditate in esenzione

Se le quote hanno beneficiato dell’esenzione dall'imposta (ad esempio ex art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/90 per i passaggi generazionali aziendali), si applica il parametro del valore normale (art. 9, comma 4 del TUIR):

  • Azioni quotate: si considera la media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese antecedente l'apertura della successione.
  • Società non quotate: si fa riferimento al valore proporzionale del patrimonio netto effettivo (e non meramente contabile) dell'ente o società partecipata.

L'impatto sul patrimonio netto delle società non quotate

Per le società non quotate, il passaggio dal valore contabile al patrimonio netto effettivo (come confermato dalla C.M. n. 98/2000 e dalla Circolare n. 12/2008 dell'Agenzia delle Entrate) è determinante. Tale criterio permette di attribuire alle partecipazioni ereditate un valore di carico iniziale più alto, allineato ai reali valori di mercato e riducendo al minimo la base imponibile per la plusvalenza futura.

Le eccezioni temporali: successioni tra il 2001 e il 2006

Il beneficio del valore normale per le partecipazioni ereditate in esenzione si applica alle successioni aperte prima del 25 ottobre 2001 o dopo il 3 ottobre 2006.

Per le successioni aperte nel periodo intermedio (25/10/2001 – 03/10/2006) — fase in cui l'imposta sulle successioni era stata temporaneamente abrogata — la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Ris. n. 158/2008) specifica che l'erede mantiene lo stesso costo fiscale riconosciuto in capo al de cuius, senza possibilità di rivalutazione.

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Determinare correttamente il costo fiscale iniziale è indispensabile per ottimizzare il carico d'imposta ed evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

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Pubblicato il: 2 Set 2026 | 9:00