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Beni in comodato: deducibilità degli ammortamenti anche senza produzione esternalizzata

I beni in comodato concessi ai propri clienti possono beneficiare della deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento, anche se non vengono impiegati direttamente nel ciclo produttivo dell'azienda.

Con la recentissima ordinanza n. 18431 dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ampliato la portata del principio di inerenza e la nozione di strumentalità di cui all'art. 102, comma 1 del TUIR. Secondo i giudici di legittimità, è sufficiente che i beni in comodato siano funzionali allo sviluppo commerciale dell'impresa e concorrano alla realizzazione del suo programma economico complessivo per consentirne la deduzione fiscale.

Il caso: macchinari e cespiti forniti in uso gratuito alla clientela

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative a macchinari (nella fattispecie "chiudi contenitori") ceduti in comodato gratuito ai clienti per agevolare l'utilizzo dei prodotti forniti dall'impresa.

I giudici di merito di secondo grado (CTR) avevano inizialmente confermato la tesi del Fisco, ritenendo che i beni non fossero "utilizzati nell'attività aziendale" in quanto dislocati presso terzi.

La Suprema Corte ha totalmente ribaltato questa visione restrittiva, stabilendo che l'art. 102, comma 1 del TUIR non richiede l'impiego diretto del bene nel processo produttivo, ma fa riferimento alla più ampia nozione di strumentalità per l'esercizio dell'impresa.

Evoluzione del principio di inerenza e strumentalità

La giurisprudenza aveva già riconosciuto la deducibilità degli ammortamenti per i beni in comodato in due scenari principali:

  1. Produzione esternalizzata: macchinari affidati a terzi per produrre beni per conto del comodante a un prezzo inferiore (Cass. n. 1389/2011).
  2. Distribuzione ed esternalizzazione dei servizi: veicoli dati in uso al vettore esclusivo per la consegna delle merci (Cass. n. 16730/2015).

Con la pronuncia del 2026, la Cassazione compie un ulteriore passo avanti: per mantenere la qualifica di beni strumentali, i cespiti messi a disposizione dei clienti non devono necessariamente rientrare in una fase produttiva, ma è sufficiente che favoriscano la diffusione dei prodotti sul mercato e il consolidamento delle vendite.

Il principio di diritto sancito dalla Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno enunciato la seguente regola fondamentale:

"In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l’acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all’ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell’impresa."

L'onere della prova a carico dell'impresa

Nonostante l'importante apertura della giurisprudenza, la Corte precisa che le condizioni che giustificano la deducibilità devono essere rigorosamente dimostrate dal contribuente.

Per evitare contestazioni in sede di accertamento, l'impresa è tenuta a predisporre idonea documentazione contrattuale e contabile idonea a provare la funzione strategica e commerciale dei cespiti concessi ai clienti.

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Pubblicato il: 7 Ago 2026 | 9:00