Bilanci 2025 degli ETS: quali modelli adottare e cosa cambia
Con l’avvio della stagione dei bilanci, gli Enti del Terzo Settore (ETS) con esercizio coincidente con l’anno solare sono chiamati a predisporre il bilancio 2025. La scelta dello schema da adottare richiede una verifica attenta, alla luce delle regole introdotte dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dei modelli approvati con il Decreto Ministeriale 5 marzo 2020.
Bilancio ordinario o rendiconto per cassa?
Gli ETS non commerciali devono utilizzare uno dei modelli ministeriali. Il bilancio ordinario è composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. In alternativa, al ricorrere di specifici limiti dimensionali, è possibile adottare il rendiconto per cassa, formato da un unico prospetto.
La scelta dipende da due elementi: possesso della personalità giuridica e ammontare dei proventi annui.
- ETS senza personalità giuridica
- fino a 300.000 euro di proventi: facoltà di scegliere tra rendiconto per cassa e bilancio ordinario;
- oltre 300.000 euro: obbligo di bilancio ordinario.
- ETS con personalità giuridica
- fino a 60.000 euro: possibilità di optare per il rendiconto per cassa;
- oltre 60.000 euro: obbligo di bilancio ordinario.
È prevista anche una forma “supersemplificata” di rendiconto per cassa (art. 13, comma 2-bis), destinata agli enti con proventi non superiori a 60.000 euro, ma il relativo modello non è ancora stato emanato.
Per individuare il regime applicabile al bilancio 2025 occorre fare riferimento ai proventi dell’esercizio 2024. Dal calcolo sono escluse le entrate derivanti da disinvestimenti (ad esempio, vendita di beni strumentali) e quelle ottenute tramite finanziamenti, come l’accensione di mutui.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
Qualora l’ETS assuma prevalente natura commerciale, il bilancio dovrà essere redatto secondo le disposizioni del Codice civile. Le imprese sociali, in ogni caso, sono sempre tenute alla forma civilistica.
Documenti da allegare e deposito al RUNTS
Oltre agli schemi di bilancio, il fascicolo deve comprendere:
- i rendiconti delle eventuali raccolte fondi occasionali (secondo il modello del Decreto Ministeriale 9 giugno 2022);
- la relazione dell’organo di controllo o revisione, se nominati;
- il verbale di approvazione.
Il deposito deve avvenire in via telematica presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: per il bilancio 2025, il termine sarà il 29 giugno 2026. Gli enti iscritti anche al Registro delle imprese devono invece rispettare il termine di 60 giorni dall’approvazione.
I documenti vanno trasmessi in formato PDF/A; il deposito può essere effettuato dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato, anche tramite delega.
Obbligo di bilancio sociale
Gli ETS con proventi superiori a un milione di euro devono inoltre redigere, depositare e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale, secondo le linee guida del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La corretta individuazione dello schema di bilancio e il rispetto delle tempistiche di deposito rappresentano passaggi essenziali per garantire trasparenza, regolarità amministrativa e piena conformità alla disciplina del Terzo Settore. Un’attenta verifica preventiva dei requisiti dimensionali e della qualifica fiscale dell’ente consente di affrontare con maggiore sicurezza la stagione dei bilanci 2025.
Pubblicato il: 27 Feb 2026 | 11:57

