ETS e attività di interesse generale: come distinguere tra natura commerciale e non commerciale
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono tenuti, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a depositare annualmente presso il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il proprio bilancio o rendiconto.
Obblighi di redazione e modulistica di riferimento
Il bilancio deve essere predisposto conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del Terzo Settore e secondo la modulistica approvata con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020.
Tale decreto ha definito i modelli da utilizzare:
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Mod. A: Stato patrimoniale
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Mod. B: Rendiconto gestionale
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Mod. C: Relazione di missione (per il bilancio per competenza)
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Mod. D: Rendiconto per cassa
La scelta tra bilancio per competenza o per cassa dipende dal volume dei “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate”:
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fino a 300.000 euro (limite aggiornato dalla Legge n. 104/2024) → è ammessa la redazione del rendiconto per cassa;
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oltre tale soglia → l’ente deve redigere il bilancio per competenza.
Sono in ogni caso tenuti ad applicare il principio di competenza gli ETS dotati di personalità giuridica.
Rappresentazione in bilancio delle attività di interesse generale
Nel bilancio, le attività di interesse generale trovano collocazione nella sezione A) del rendiconto gestionale (in caso di bilancio per competenza) o nel rendiconto per cassa.
La normativa prevede che tali attività siano indicate nel loro complesso, senza suddivisione tra le singole tipologie eventualmente esercitate. Anche nella Relazione di missione non è richiesta un’analisi distinta per attività, pur risultando utili e consigliata una dettagliata indicazioneLa qualificazione delle attività: commerciali e non commerciali
A partire da gennaio 2026, per stabilire se un ETS svolga o meno attività di natura non commerciale, occorrerà applicare quanto previsto dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore, seguendo un percorso articolato in due fases.
a) Prima fase: verifica della natura dell’attività
Per ciascuna attività di interesse generale sarà necessario verificare se essa possa essere considerata non commerciale. Un’attività si considera tale quando:
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è svolta a titolo gratuito, oppure
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i ricavi non eccedono i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun esercizio e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi (Art. 79, comma 2-bis, D.Lgs. n. 117/2017).
Nel calcolo dei costi effettivi possono essere inclusi anche i costi indiretti e generali, compresi oneri finanziari e tributi, mentre non rientrano i costi figurativi, che restano invece rilevanti ai fini del test di congruità delle attività diverse.
b) Seconda fase: prevalenza delle attività non commerciali
In questa fase si dovrà “pesare” il complesso delle attività di interesse generale non commerciali (come determinate nella prima fase) e delle raccolte fondi, confrontandolo con il volume complessivo delle attività di interesse generale commerciali e delle attività diverse (con esclusione delle sponsorizzazioni).
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Se le prime risultano prevalenti, l’ente sarà qualificato come ETS non commerciale;
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Se invece sono prevalenti le seconde, l’ente assumerà la qualifica di ETS commerciale e dovrà essere iscritto nell’apposita sezione del RUNTS.
L’eventuale mutamento di qualifica (da ETS non commerciale a commerciale o viceversa) avrà effetto dal periodo d’imposta in cui si verifica il cambiamento; fanno eccezione i primi due esercizi di applicazione del Titolo X del Codice, per i quali la variazione produrrà effetti dall’esercizio successivo.
La necessità di una contabilità per attività
L’intero processo di verifica richiede una gestione contabile strutturata e analitica. Per poter determinare correttamente la natura delle singole attività e garantire una rappresentazione veritiera e conforme alla normativa, sarà fondamentale per gli ETS adottare una contabilità per attività, che consenta di separare i costi e i ricavi riferibili a ciascuna attività di interesse generale.
Solo attraverso un sistema contabile di questo tipo, con un’adeguata classificazione delle voci di ricavo e costo e supportato da un sistema di controllo di gestione affidabile, sarà possibile effettuare in modo corretto le valutazioni richieste dall’art. 79 e assicurare la corretta qualificazione dell’ente sotto il profilo commerciale o non commerciale.
I consulenti dello Studio Commercialista Alcor supportano le organizzazioni non-profit e gli Enti del Terzo Settore nella strutturazione dei piani dei conti e nella predisposizione dei modelli di bilancio ministeriali previsti per il RUNTS.
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Pubblicato il: 11 Nov 2025 | 17:24

