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Il valore normale nella determinazione della base imponibile IVA

Il valore normale nella determinazione della base imponibile IVA

In linea generale, la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è rappresentata dal corrispettivo complessivamente pattuito tra le parti, secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali (art. 13 DPR 633/72). Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, il legislatore impone il riferimento al cosiddetto valore normale dei beni o dei servizi oggetto dell’operazione.

Ai sensi dell’art. 14 DPR 633/72, per valore normale si intende il prezzo che il committente o acquirente dovrebbe corrispondere ad un soggetto indipendente per ottenere gli stessi beni o servizi:

  • al medesimo stadio di commercializzazione,

  • in condizioni di libera concorrenza,

  • nello stesso tempo e luogo dell’operazione.

In mancanza di operazioni comparabili, il valore normale viene determinato sulla base del prezzo di acquisto o del costo sostenuto per la produzione (per i beni) e delle spese effettivamente sostenute (per i servizi).

Le ipotesi di applicazione del valore normale

Il criterio del valore normale si applica in diverse fattispecie, tra cui:

  • operazioni permutative e datio in solutum (art. 11 DPR 633/72);

  • beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (art. 15 DPR 633/72);

  • passaggi interni tra attività separate (art. 36 DPR 633/72);

  • cessioni soggette a responsabilità solidale IVA (art. 60-bis DPR 633/72), ad esempio per veicoli, cellulari e PC: in questi casi, se il corrispettivo risulta inferiore al valore normale, quest’ultimo diventa rilevante ai fini impositivi.

Un caso particolare riguarda la messa a disposizione di veicoli aziendali e cellulari ai dipendenti, per i quali il valore normale è determinato secondo i criteri fiscali delle imposte dirette (art. 51 TUIR), in attesa di specifico decreto ministeriale.

Operazioni tra società del gruppo: attenzione alla base imponibile

Particolare attenzione va riservata alle operazioni infragruppo, disciplinate dall’art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) del DPR 633/72. Quando tra le società coinvolte sussiste un rapporto di controllo, il valore normale può prevalere sul corrispettivo effettivo, con lo scopo di evitare distorsioni nella detrazione dell’IVA (specie in presenza di soggetti con detrazione limitata dal pro-rata o esonerati da obblighi IVA).

In dettaglio, il valore normale è utilizzato:

  • se il corrispettivo è inferiore al valore normale per operazioni attive imponibili nei confronti di soggetti con detrazione limitata;

  • se il corrispettivo è inferiore al valore normale per operazioni attive esenti effettuate da soggetti con detrazione limitata;

  • se il corrispettivo è superiore al valore normale per operazioni attive imponibili o assimilate effettuate da soggetti con diritto alla detrazione ridotto.

La recente sentenza della Corte di Giustizia UE (C-808/23)

Il tema del valore normale nei rapporti intercompany è stato oggetto della recente sentenza del 03/07/25 resa nella causa C-808/23 dalla Corte di Giustizia dell’UE. I giudici hanno escluso che i servizi forniti dalla società madre alle controllate, nell’ambito della gestione attiva del gruppo, costituiscano automaticamente una prestazione unica. Di conseguenza, per la determinazione del valore normale di tali servizi non può sempre essere escluso il metodo di confronto con servizi liberamente offerti sul mercato (art. 72 della Direttiva 2006/112/CE).

Per una corretta gestione di queste complesse dinamiche comunitarie e infragruppo, i professionisti di Studio Commercialista Alcor supportano le imprese nella predisposizione di idonee politiche di transfer pricing e nella verifica della corretta base imponibile ai fini IVA.

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Pubblicato il: 26 Set 2025 | 10:56