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Le note di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali

Il team di Studio Alcor desidera informarvi sulla gestione delle note di variazione IVA per crediti non riscossi nell’ambito di procedure concorsuali. Tali modifiche, introdotte principalmente dal “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), hanno profondamente cambiato le tempistiche e le modalità per il recupero dell’imposta.

La novità più rilevante, in vigore per le procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, consiste nella possibilità per il creditore (cedente/prestatore) di emettere la nota di variazione in diminuzione, e quindi recuperare l’IVA, già a partire dalla data di apertura della procedura stessa. Non è più necessario attendere la conclusione della procedura, come invece continua a valere per quelle avviate prima di tale data. Le date specifiche che legittimano l’emissione della nota variano in base al tipo di procedura (es. la sentenza dichiarativa per il fallimento, il decreto di ammissione per il concordato preventivo). L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’emissione della nota non è preclusa al creditore che non si sia insinuato al passivo.

Un aspetto operativo fondamentale, più volte ribadito dall’Amministrazione Finanziaria, è il principio dell’inscindibile collegamento tra imponibile e imposta. La nota di variazione deve quindi riguardare l’intero corrispettivo non incassato (imponibile più IVA) e non può essere emessa per la “sola IVA”. L’unica eccezione a questa regola riguarda i casi di errata applicazione dell’aliquota o del regime di imponibilità.

Per le procedure più recenti, è importante sapere che il debitore assoggettato a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria è esonerato dall’obbligo di registrare la corrispondente variazione in aumento.

I termini per l’esercizio del diritto alla detrazione sono precisi: la nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si è aperta la procedura concorsuale. La detrazione può essere effettuata nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione o, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e per assistervi nella corretta applicazione di queste disposizioni.

Pubblicato il: 29 Set 2025