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Nuove disposizioni attuative relative alla cosiddetta “IRES premiale”

Questa agevolazione, introdotta dall’art. 1, commi 436-444, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio per il 2025) e definite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025, si concretizza in una significativa riduzione dell’aliquota IRES al 20%. Tale beneficio è applicabile esclusivamente per il periodo d’imposta 2025 per le imprese che effettuano investimenti rilevanti e soddisfano specifiche condizioni.

 

L’obiettivo primario di questa misura è incentivare la patrimonializzazione delle imprese, la realizzazione di investimenti qualificati e l’incremento occupazionale, al fine di stimolare le dinamiche reddituali derivanti dall’utilizzo di beni tecnologicamente avanzati e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

Soggetti interessati

L’agevolazione è rivolta a un’ampia platea di soggetti, a condizione che siano residenti nel territorio dello Stato, nonché a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nello specifico, possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES:

  • Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione.
  • Società europee (ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001) e società cooperative europee (ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003).
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
  • Società ed enti di ogni tipo, inclusi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

È altresì importante sottolineare che gli enti non commerciali possono fruire della riduzione dell’aliquota IRES esclusivamente in riferimento al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale da essi eventualmente svolta, determinato in base alla contabilità separata. L’agevolazione è applicabile anche agli intermediari finanziari che già applicano un’addizionale IRES e si cumula con eventuali riduzioni già previste per specifiche categorie di enti o cooperative. Per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB), la riduzione dell’aliquota IRES si applica sul reddito concordato, non essendo assimilabile a un regime forfetario; se optano per l’imposta sostitutiva, la riduzione si applica alla quota di imponibile assoggettata ad aliquota IRES ordinaria.

Soggetti esclusi

Sono espressamente esclusi dalla possibilità di accedere alla riduzione dell’aliquota IRES:

  • Le società e gli enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia nel 2025 per i soggetti solari), si trovano in liquidazione ordinaria, stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (es. liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di grandi imprese, concordato preventivo, concordato minore, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio). Tuttavia, le imprese che si trovano in procedure con finalità di “risanamento” possono fruire del beneficio, poiché l’agevolazione presuppone la piena operatività delle imprese e nuovi investimenti.
  • I soggetti che svolgono attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico, quali ad esempio: società che hanno esercitato l’opzione per la “Tonnage tax”; società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito in base alla rendita catastale; società cosiddette “non operative”; enti non commerciali che applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni per l’accesso all’agevolazione

L’accesso all’IRES premiale è subordinato al verificarsi congiunto di tre condizioni principali:

  1. L’accantonamento dell’utile.
  2. La destinazione di parte di esso a investimenti qualificati.
  3. La presenza di incrementi occupazionali.

 

  1. Accantonamento dell’utile

È richiesto che una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva. A tal fine, si precisa che:

  • È indispensabile aver realizzato un utile nell’esercizio 2024; i soggetti che non hanno generato utili in tale periodo d’imposta non potranno accedere all’agevolazione.
  • Si considera “accantonato ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. Questo include l’utile accantonato a qualsiasi riserva (legale, statutaria, straordinaria), destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti, e/o portato a nuovo.
  • Gli eventuali acconti su dividendi relativi all’esercizio 2024 sono considerati come distribuiti ai soci e, pertanto, non accantonati.
  • La presenza di vincoli civilistici (come l’indisponibilità o la non distribuibilità delle riserve, ad esempio la riserva legale) non osta ai fini dell’IRES premiale, che ha natura esclusivamente fiscale.
  1. Destinazione degli utili a investimenti rilevanti

Una seconda condizione prevede che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati (secondo le regole sopra descritte) e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti. L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato come il maggiore tra i seguenti importi:

  • Il 30% dell’utile accantonato (l’intero utile non distribuito, inclusa la parte destinata a copertura perdite) dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
  • Il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Non è necessario che l’impresa abbia realizzato un utile nel 2023 per accedere al beneficio; l’utile del 2023 funge esclusivamente da parametro per definire un ulteriore importo minimo e può essere considerato anche se già distribuito.
  • 000 euro.
  1. Incrementi occupazionali

La fruizione dell’IRES premiale è altresì legata a condizioni relative all’esistenza di incrementi occupazionali e all’assenza di utilizzo di determinati ammortizzatori sociali:

  • Mantenimento e incremento ULA: Non deve verificarsi, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia 2025 per i solari), un decremento del numero di “unità lavorative per anno” (ULA) rispetto alla media del triennio precedente (dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025 per i solari). Nella verifica, dalla base occupazionale media sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
  • Nuove assunzioni: Le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato devono rappresentare un incremento pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato.
  • Assenza di ammortizzatori sociali: I soggetti potenzialmente beneficiari non devono aver fruito di “ammortizzatori sociali” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. Sono inclusi i casi di cassa integrazione guadagni (escluse le integrazioni salariali ordinarie per eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, come le intemperie stagionali).

Cumulabilità con altre agevolazioni

La riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, come ad esempio i crediti d’imposta legati ai piani “Transizione 4.0 e 5.0”. Restano ferme le regole di cumulo definite dalle singole discipline agevolative.

Cause di decadenza dall’agevolazione

La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’IRES premiale fruita. Le cause di decadenza sono le seguenti:

  • Decadenza per distribuzione utili: I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione se la quota di utile accantonata di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. La distribuzione che supera la soglia minima dell’80% determina la decadenza.
  • Decadenza per dismissione/delocalizzazione investimenti: Si decade dall’agevolazione nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti rilevanti siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi, per investimenti effettuati nel 2025, entro il 2030). A tal fine, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura produttiva, e la localizzazione all’estero per un periodo superiore alla metà di almeno uno dei periodi d’imposta che costituiscono il periodo di sorveglianza attiva la causa di decadenza.

L’attivazione di una causa di decadenza comporta la perdita integrale del beneficio e il riversamento della minore imposta pagata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

Interazioni con altri regimi e operazioni straordinarie

Il decreto disciplina le interazioni dell’IRES premiale con altri regimi fiscali e operazioni straordinarie per garantire neutralità e coerenza applicativa: Consolidato fiscale nazionale, Consolidato fiscale mondiale, Trasparenza fiscale, Riorganizzazioni aziendali.

Studio Alcor Commercialisti resta a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e per valutare la vostra specifica situazione al fine di massimizzare i benefici derivanti dall’IRES premiale.

 

Pubblicato il: 12 Set 2025