Attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica: nuovo regime opzionale per il versamento dell’IVA ad opera del committente
Studio Alcor ha elaborato un approfondimento che delinea il nuovo regime transitorio opzionale concernente il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e dei servizi di logistica. Tale disciplina, introdotta con l’obiettivo di accrescere la trasparenza e il controllo fiscale in attesa di ulteriori sviluppi normativi, rappresenta una significativa novità per gli operatori del settore.
La base giuridica del regime risiede nell’articolo 1, commi 59-63, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Questa previsione si configura come una soluzione transitoria, in quanto il precedente meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile), previsto dai commi 57-58 della medesima legge per le stesse prestazioni, è subordinato al rilascio di un’autorizzazione specifica da parte del Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE. Un’importante estensione dell’ambito di applicazione è stata introdotta dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 84/2025, che ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione anche ai rapporti tra subappaltatori. In attuazione di tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, approvando il modello di comunicazione dell’opzione, e la Risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025, che ha istituito il codice tributo per il versamento dell’IVA.
Il regime opzionale si applica alle prestazioni di servizi inerenti le attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. I soggetti principalmente coinvolti sono:
- Il Committente (o Subappaltante): è il soggetto che acquisisce le prestazioni e che, in virtù dell’opzione, è designato a effettuare il versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore. È altresì responsabile della comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
- Il Prestatore (o Subappaltatore): è il soggetto che esegue le prestazioni. Nonostante il versamento sia a carico del committente, il prestatore rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La fattura deve comunque essere emessa dal prestatore di servizi.
- I Subappaltatori: l’opzione può essere esercitata autonomamente in ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, indipendentemente dall’adesione nel rapporto contrattuale principale.
- Gli Intermediari: soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono curare l’invio della comunicazione per conto del committente.
L’adesione a tale regime ha natura facoltativa e richiede la compresenza dei seguenti presupposti:
- Natura delle Prestazioni: Deve trattarsi di prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali, purché inerenti le attività di trasporto, movimentazione merci e logistica.
- Esercizio Congiunto: L’opzione deve essere esercitata congiuntamente da committente e prestatore, e la loro comune volontà deve essere attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel modello di comunicazione.
- Responsabilità Solidale: Il prestatore mantiene la responsabilità solidale per l’IVA.
- Durata dell’Opzione: L’opzione ha una durata triennale, decorrente dalla data di trasmissione telematica della comunicazione.
A seguito dell’esercizio dell’opzione, il versamento dell’IVA è a carico del committente (o subappaltante) e deve essere effettuato tramite modello F24. Il termine per il versamento è fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è il “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, da esporre nella sezione “Erario”. È fondamentale notare il divieto di compensazione dell’importo dell’IVA con crediti d’imposta o contributivi.
In conclusione, questo regime, seppur transitorio, introduce una specifica e dettagliata modalità di assolvimento dell’IVA, richiedendo attenzione agli adempimenti formali e sostanziali da parte di tutti gli operatori del settore logistico e dei trasporti, in attesa della piena implementazione del meccanismo del reverse charge.
Il team di Studio Alcor è a disposizione per ogni chiarimento in merito.
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Pubblicato il: 4 Ago 2025

