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Rinuncia ai crediti da parte dei soci: si accentua il contrasto tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione sulla teoria dell’incasso giuridico

Il dibattito tra giurisprudenza e prassi amministrativa in tema di rinuncia ai crediti da parte dei soci torna a farsi acceso, con particolare riferimento alla cosiddetta teoria dell’incasso giuridico. A distanza di pochi giorni dalla risposta a interpello n. 182/2025 dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19700 del 16 luglio 2025, ha riaffermato la propria posizione, prendendo nuovamente le distanze dalla ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria.

La vicenda oggetto del giudizio riguardava un’operazione articolata, in cui un socio persona fisica aveva acquistato un credito verso una società partecipata (a un valore sensibilmente inferiore rispetto al nominale) e successivamente vi aveva rinunciato.

La Corte ha ribadito che, ai fini fiscali, è essenziale distinguere le rinunce effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 – soggette al regime previgente – da quelle realizzate successivamente, ricadenti nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 147/2015.

Il regime previgente: incidenza fiscale differenziata

Fino al 2015, l’art. 88, comma 4, del TUIR prevedeva la non rilevanza fiscale della rinuncia ai crediti da parte dei soci in capo alla società, mentre per il socio tale rinuncia comportava un incremento del costo della partecipazione. In presenza di crediti relativi a redditi tassati per cassa – come interessi su finanziamenti o compensi amministrativi – si generava un disallineamento fiscale (il cosiddetto salto d’imposta), poiché il componente reddituale risultava deducibile per la società ma non tassabile per il socio.

Per compensare tale effetto distorsivo, l’Agenzia delle Entrate aveva sviluppato la teoria dell’incasso giuridico, secondo cui la rinuncia al credito doveva essere assimilata a un incasso (anche se non effettivamente avvenuto), con conseguente tassazione dell’importo rinunciato, anche tramite ritenuta alla fonte. Tale impostazione era stata in passato avallata anche da alcune pronunce giurisprudenziali (Cass. nn. 26842/2014, 2057/2020, 12222/2022, tra le altre).

Il nuovo assetto normativo post-2015

A partire dal periodo d’imposta successivo al 7 ottobre 2015, l’art. 88, comma 4-bis, del TUIR ha innovato la disciplina: la rinuncia del socio al credito genera per la società una sopravvenienza attiva imponibile per la parte che eccede il valore fiscale del credito, mentre, per il socio, l’importo rinunciato incrementa il costo fiscale della partecipazione entro tale valore.

In tale contesto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16595/2023 (richiamata anche dalla decisione in esame), ha chiarito che la rinuncia a crediti privi di valore fiscale (come nel caso di crediti derivanti da redditi imponibili per cassa) non determina alcun incremento nel costo della partecipazione. Di contro, in capo alla società si genera una sopravvenienza attiva integralmente tassabile.

L’orientamento giurisprudenziale: nessuna ritenuta sull’incasso giuridico

La stessa sentenza n. 16595/2023 ha sancito un principio di diritto destinato ad avere ampia rilevanza applicativa: la rinuncia del socio al credito avente ad oggetto interessi su finanziamenti erogati alla partecipata non comporta l’applicazione di ritenute fiscali da parte della società, in quanto non vi è alcun incasso giuridico da parte del socio.

Questo orientamento, recentemente confermato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14921/2025, conferma un importante principio: la rinuncia ai crediti da parte dei soci, soprattutto se riferita a componenti reddituali tassabili per cassa, non comporta automaticamente obblighi di ritenuta fiscale in capo alla società. In un quadro normativo complesso e in evoluzione, è fondamentale valutare con attenzione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e le ricadute in capo ai soggetti coinvolti.

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Pubblicato il: 1 Ago 2025 | 10:13