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Riforma IVA su oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione: introduzione dell’aliquota del 5%

Il team di Studio Alcor la approfondito le significative modifiche nel regime IVA applicabile agli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, introdotte dal decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. “decreto omnibus“).

Prima del 1° luglio 2025, la disciplina IVA prevedeva aliquote differenti. Per la generalità delle cessioni, inclusi gli operatori come gallerie e mercanti d’arte, si applicava l’aliquota ordinaria del 22%. Un’aliquota ridotta del 10% era invece prevista per casi specifici, come le importazioni o le cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere o dai loro eredi.

A partire dal 1° luglio 2025, l’art. 9 del citato decreto ha stabilito una nuova aliquota IVA ridotta del 5%. Questa aliquota si applica ora alla generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni, indipendentemente dalla qualifica del cedente. L’obiettivo è rendere il mercato italiano dell’arte più competitivo.

È cruciale il rapporto tra questa nuova aliquota e il regime speciale del margine. Una novità fondamentale è la mutua esclusione tra i due regimi:

  • se l’oggetto è stato ceduto al rivenditore o importato con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5%, il rivenditore non potrà applicare il regime del margine sulla successiva rivendita. Dovrà assoggettare l’operazione all’IVA nei modi ordinari (al 5% sul corrispettivo), beneficiando della detrazione dell’imposta assolta all’acquisto/importazione.
  • se il bene è stato acquistato dal rivenditore presso privati o soggetti “assimilati” (e quindi non è stata applicata l’IVA o un’aliquota ridotta all’origine), il rivenditore ha due possibilità alternative: applicare il regime speciale del margine (con IVA del 22% calcolata sul margine) oppure esercitare l’opzione per il regime ordinario IVA (applicando l’aliquota del 5% sul corrispettivo).

La scelta tra il regime del margine e il regime ordinario al 5% richiederà un’attenta valutazione di convenienza.

Lo Studio Alcor resta a completa disposizione per ogni chiarimento e per supportarVi in questa transizione normativa.

Ascolta il podcast di approfondimento

 

 

Pubblicato il: 17 Lug 2025